Incremento integrazione salariale cds: maggiorazioni 2016 e 2015 da conguagliare
L’Inps, con messaggio n.1760 del 20 aprile, ha offerto indicazioni in merito al conguaglio delle maggiorazioni dell’integrazione salariale per i contratti di solidarietà stipulati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.148/15, le cui istanze siano state presentate entro la stessa data. Il D.L. n.210/15, c.d. Milleproroghe, ha infatti previsto che per i contratti di solidarietà, stipulati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.148/15, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di 12 mesi, nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione d’orario, fino a concorrenza dell’importo massimo complessivo di 50 milioni di euro.
L’Istituto offre le istruzioni operative per le operazioni di conguaglio relativamente a:
- incrementi di integrazione salariale anticipati dalle aziende e posti a conguaglio nei flussi UniEmens, da effettuarsi entro e non oltre il periodo di paga gennaio 2017;
- incrementi di integrazione salariale erogati nel corso del 2015 per contratti autorizzati alla fine del 2015, per i quali le aziende interessate possono non essere state in condizioni di conguagliare l’incremento nella misura del 10% del trattamento medesimo: accertata la sussistenza di disponibilità finanziarie residue, le operazioni di conguaglio andranno effettuate entro e non oltre il periodo di paga giugno 2016.
In entrambi i casi, allo scopo di favorire il rispetto del limite complessivo di disponibilità finanziarie fissato dalla legge, l’Istituto opererà il monitoraggio della misura dei benefici fruiti (pagamenti diretti e pagamenti a conguaglio), dando evidenza al Ministero del Lavoro del conseguimento dell’80% del tetto di spesa e provvedendo a interrompere l’erogazione dei benefici al raggiungimento del citato limite complessivo di disponibilità finanziarie.