1 Febbraio 2017

Gli incentivi fiscali per il rientro in Italia di ricercatori e docenti

di Francesco Bosetti

La Legge di Bilancio (L. 232/2016), pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016, tra le varie novità introdotte in materia fiscale, ha reso strutturale l’agevolazione per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’estero, che consiste nell’esclusione dalla tassazione Irpef, al 90%, e Irap, al 100%, dei compensi percepiti nel nostro Paese da tali soggetti.

Prima del 21 dicembre 2016 il beneficio, disciplinato dall’articolo 44, D.L. 78/2010, era applicabile solo se il rientro in Italia fosse avvenuto entro il 31 dicembre 2017; la Legge di Bilancio 2017 è intervenuta eliminando tale limite, rendendo così permanente l’agevolazione fiscale.

Rimane confermato il carattere temporale del beneficio: l’abbattimento della base imponibile si riferisce al periodo di imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e ai 3 periodi successivi.

 

Le agevolazioni fiscali per il rientro di ricercatori e docenti

L’articolo 44, D.L. 78/2010, prevede alcune agevolazioni di natura fiscale allo scopo di spingere i ricercatori e i docenti residenti all’estero a rientrare in Italia per svolgere la loro attività.

Tali incentivi, che costituiscono sostanzialmente la riproposizione di quanto previsto dall’articolo 3, D.L. 269/2003, e dall’articolo 17, comma 1, D.L. 185/2008, rientrano nell’ambito di politiche economiche volte ad arginare la “fuga” del “capitale umano” all’estero e a valorizzare esperienze di docenza e di ricerca maturate al di fuori del territorio italiano per contribuire allo sviluppo del Paese.

Come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 22/E/2004, le agevolazioni fiscali in oggetto non si rivolgono soltanto ai cittadini italiani emigrati che intendano far ritorno in Italia, ma riguardano in linea generale tutti i ricercatori residenti all’estero, sia italiani che stranieri.

 

Soggetti beneficiari

L’agevolazione fiscale prevede condizioni di maggior favore ai fini delle imposte sui redditi (Irpef) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) a favore di ricercatori e docenti in possesso dei seguenti requisiti:

  • titolo di studio universitario o ad esso equiparato;
  • aver risieduto all’estero in modo continuativo e non occasionale;
  • aver svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso università o centri di ricerca (pubblici o privati) per almeno 2 anni continuativi.
  • svolgere attività di ricerca come lavoratore dipendente o di lavoro autonomo sul territorio italiano a partire 31 maggio 2010 (data in entrata in vigore del D.L. 78/2010), con conseguente acquisizione della residenza fiscale.

L’articolo 1, comma 149, L. 232/2016, ha eliminato a decorrere dal 21 dicembre 2016 il requisito secondo il quale il rientro del ricercatore o docente doveva avvenire entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro i 7 anni solari successivi dall’entrata in vigore del D.L. 78/2010.

Periodo ammesso per il rientro in Italia
Ante Legge di Bilancio Post Legge di Bilancio
Fino al 31 dicembre 2017 Illimitato

 

Benefici

I benefici fiscali di cui possono godere i ricercatori e docenti in possesso dei requisiti elencati sono di duplice natura:

  1. ai fini delle imposte sui redditi (Irpef), l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente (e del reddito assimilato a quello di lavoro dipendente) o di lavoro autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori in relazione alle attività di ricerca. Pertanto quanto percepito da tale attività concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto per il 10% del suo ammontare, con l’applicazione degli ordinari criteri tassazione Irpef, scomputando dal reddito totale gli oneri deducibili previsti dall’articolo 10, Tuir;
  1. ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), l’esclusione totale dalla formazione della base imponibile dei redditi di lavoro dipendente (e del reddito assimilato a quello di lavoro dipendente) o di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di ricerca.

In considerazione della disciplina dei soggetti passivi dell’Irap, l’agevolazione spetta:

  • direttamente ai ricercatori o docenti stessi, qualora svolgano l’attività in qualità di liberi professionisti;
  • ai sostituti d’imposta che erogano i compensi per l’attività di ricerca, qualora i redditi siano quantificabili fisicamente come redditi di lavoro dipendente e assimilabili.

Entrambe le tipologie di agevolazioni devono essere riferite esclusivamente ai redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto di ricerca e non ad altri eventuali redditi conseguiti dal ricercatore o dal docente in Italia.

La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 4/E/2011 ha chiarito che il ricercatore può aver diritto a tali benefici fiscali prestando attività sia a favore di università o altri centri di ricerca pubblici e privati, sia di imprese o enti che, in ragione delle peculiarità del settore economico in cui operano, dispongano di strutture organizzative finalizzate alla ricerca.

 

Modalità di fruizione del beneficio Irpef

Le modalità di godimento del beneficio fiscale ai fini Irpef variano a seconda della tipologia di reddito conseguito dal docente e ricercatore nell’attività di ricerca.

 

Redditi di lavoro dipendente e assimilato

Nel caso di redditi di lavoro dipendente (e del reddito assimilato a quello di lavoro dipendente) l’imponibile viene ridotto nella misura del 90% direttamente in busta paga dal sostituto d’imposta.

Nel modello CU 2017 va indicato nel punto 1 o, in alternativa, nel punto 2 della sezione “DATI FISCALI” solo il 10% dei redditi corrisposti.

Nel punto 467 deve essere indicato l’ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% del reddito corrisposto), riportando nel punto 466 il codice 1.

Nell’ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l’abbattimento del 90% dell’imponibile nelle annotazione (cod. BC), deve essere indicato l’ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

 

Redditi di lavoro autonomo

Nella CU, sezione lavoro autonomo, va indicato:

  • nel punto 4 l’ammontare lordo di quanto corrisposto al docente o ricercatore;
  • nel punto 7 il 90% del compenso erogato.

 

Modalità di fruizione del beneficio Irap

Ai fini della non imponibilità Irap, i compensi percepiti dei ricercatori e docenti che rientrano in Italia ai sensi dell’articolo 44, D.L. 78/2010, vanno esposti nel quadro IQ, rigo 65, del modello Irap.

In particolare va indicato:

  • l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati erogati ai ricercatori e docenti dai sostituti d’imposta per lo svolgimento di attività di ricerca;
  • l’ammontare dei redditi di lavoro autonomo percepiti dai ricercatori e docenti per lo svolgimento di attività di ricerca in qualità di liberi professionisti al netto dei relativi costi dedotti.

 

Durata del beneficio fiscale

In ordine alla durata del beneficio fiscale, le agevolazioni in esame si applicano per un massimo di 4 periodi d’imposta: quello in cui il ricercatore o docente diventa fiscalmente residente in Italia e i 3 successivi, con la condizione che permanga la residenza fiscale nel nostro Paese.

 

L’agevolazione in sintesi
Soggetti beneficiari Ricercatori – docenti.
Requisiti soggettivi
  • Titolo di studio universitario o equiparato;
  • abituale residenza all’estero;
  • almeno 2 anni di attività in centri di ricerca o università;
  • svolgimento a partire dal 31 maggio 2010 di attività di ricerca sul territorio italiano.
Natura del beneficio
  • I compensi percepiti concorrono al 10% a formare la base imponibile Irpef;
  • i compensi percepiti non concorrono a formare la base imponibile Irap.
Durata del beneficio 4 periodi d’imposta.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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