Inammissibile il ricorso per cassazione contro reclamo intempestivo
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 28 gennaio 2016, n.1609, ha deciso che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che ha dichiarato intempestivo il reclamo della Società contro il verdetto di illegittimità del licenziamento.
Il datore di lavoro lamenta un mero errore di fatto circa la declaratoria di decadenza dalla facoltà di proporre reclamo: in questi casi l’unico rimedio esperibile è la revocazione. È confermata la decadenza dall’impugnativa della sentenza, poiché la firma elettronica del cancelliere certifica la notifica Pec al legale della pronuncia e da tale data decorre il termine di 30 giorni per proporre reclamo.