Inail: chiarimenti in merito a Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
di Redazione Scarica in PDFL’Inail, con circolare 1° giugno 2023, n. 23, fornisce alcuni chiarimenti ulteriori in materia di Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza.
Nello specifico, la circolare si premura di individuare la corretta tipologia di rischio connesso all’incarico assolto, e quindi il relativo premio da versare.
La circolare Inail n. 23/2023 effettua anzitutto una ricognizione circa la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, andandone a declinare la fisionomia in relazione al dettato del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sue successive integrazioni e modificazioni.
Si parte dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale, che in via generale – ed anche nelle declinazioni ulteriori rispetto al raggio di azione ultra aziendale – è quello di consultazione e controllo circa le attività poste in essere dal datore di lavoro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in considerazione delle specificità correlate a ciascuna realtà aziendale in base alle attività svolte.
Sempre la circolare Inail n. 23/2023 specifica la fisionomia delle figure introdotte dagli articoli 48 e 49 del D.Lgs. n. 81/2008, e segnatamente il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, laddove previsto dalla contrattazione collettiva applicata, e chiamato (in relazione a particolari settori) ad esercitare il medesimo ruolo in un ambito più ampio rispetto a quello della singolare realtà aziendale, ed il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, laddove più imprese operino in un medesimo plesso, e sempre coerentemente con le modalità previste dalla contrattazione collettiva di settore applicata.
Centrale il dettato del paragrafo D della medesima circolare, il quale, dopo aver ribadito come anche l’attività di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (in ogni forma declinato) debba essere considerata rientrante in quelle oggetto di tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, specifica come non debba essere istituita una ulteriore e diversa voce di tariffa, in quanto tale copertura rientra in quella già garantita in relazione all’inquadramento derivante dalla mansione ordinariamente svolta.