In Gazzetta il decreto di attuazione dell’ASDI
È stato pubblicato sulla G.U. n.13 del 18 gennaio il decreto 29 ottobre 2015 del Ministero del Lavoro, di attuazione all’assegno di disoccupazione (ASDI), così come previsto dall’art.16, co.6, D.Lgs. n.22/15.
L’ASDI è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, a coloro che:
- abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della NASpI per la sua durata massima;
- siano ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI;
- al termine del periodo di fruizione della NASpI siano componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18 o abbiano un’età pari a 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- siano in possesso di una attestazione dell’Isee, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore ad € 5.000,00;
- non abbiano usufruito dell’ASDI per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
- abbiano sottoscritto un progetto personalizzato.
L’ASDI è erogato mensilmente a decorrere dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della NASpI per una durata massima di sei mesi. Qualora il lavoratore abbia già fruito dell’ASDI nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della NASpI, l’ASDI è erogato per una durata massima pari alla differenza tra 6 mesi e la durata dell’ASDI fruito in tale periodo di tempo e comunque per un numero massimo di mesi pari alla differenza tra 24 e i mesi di ASDI fruiti nei 5 anni precedenti il termine di fruizione della NASpI. L’importo dell’ASDI è pari al 75 % dell’ultima indennità NASpI percepita.
La domanda dell’ASDI è presentata all’Inps in via telematica, a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di fruizione della NASpI ed entro il termine di decadenza di trenta giorni. I moduli e le modalità di presentazione della domanda sono resi noti dall’Inps entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.