10 Marzo 2025

Imprese di carattere strategico: progetto di politica attiva e agevolazioni contributive

di Redazione Scarica in PDF

In data 6 marzo 2025 il Ministro del lavoro, di concerto col Ministro dell’economia e col Ministro delle imprese, ha pubblicato il D.I. 17 febbraio 2025, che attua l’articolo 4-ter, D.L. 4/2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”.

L’articolo 4-ter, comma 1, prevede che, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, nell’ambito del piano di politiche attive previsto dal PNRR, le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possano stipulare un accordo in sede sindacale nel quale è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che includa azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

La nuova impresa, a seguito della costituzione, può sottoscrivere l’accordo anche prima dell’operazione societaria di aggregazione, a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l’impegno a effettuare tale operazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione.

Il progetto deve contenere:

a) la descrizione del piano industriale della nuova impresa;

b) il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;

c) il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l’indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;

d) il numero delle ore di formazione, non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno, da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;

e) l’impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie per almeno 48 mesi.

Al datore di lavoro firmatario dell’accordo governativo spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore. Tale esonero contributivo spetta per ulteriori 12 mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro.

L’esonero contributivo è riconosciuto solo a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive nel periodo di durata del beneficio; in caso contrario vengono meno le condizioni per l’esonero contributivo.

Inoltre, qualora l’operazione societaria non si concretizzi nei tempi previsti vengono meno i contenuti dell’accordo e, quindi, anche le condizioni per la fruizione dell’esonero contributivo.

Welfare aziendale e politiche retributive