Illegittimo il trasferimento del dirigente sindacale senza nulla osta di organizzazione sindacale e Rsu
di Redazione![](https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2016/10/giustizia4.jpg)
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 30 giugno 2022, n. 20827, ha ritenuto illegittimo il trasferimento del dirigente sindacale disposto senza il nulla osta dell’organizzazione dei lavoratori di appartenenza e della Rsu di cui l’interessato è componente, dovendosi ritenere che le prerogative sindacali nei luoghi di lavoro, puntualmente regolate nella L. 300/1970, siano applicabili anche al pubblico impiego grazie al combinato disposto degli articoli 42, comma 6, e 51, comma 2, D.Lgs. 165/2001, e dai Ccnl e che, in mancanza di detto nulla osta, non vale scrutinare l’esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere, ex articolo 2103, cod. civ., il trasferimento, che, se disposto nei confronti di dirigente sindacale senza l’osservanza delle formalità prescritte, resterebbe comunque inficiato da una presunzione di anti-sindacalità.
Nella specie, la Suprema Corte ha escluso che l’incompatibilità ambientale del lavoratore, per effetto del procedimento penale cui era sottoposto, potesse condizionare l’applicazione della disciplina dettata a salvaguardia del prioritario interesse all’espletamento dell’attività sindacale.
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