5 Luglio 2022

Illegittimo il licenziamento del dipendente reintegrato che si assenta perché trasferito in altra sede

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 19 maggio 2022, n. 16206, ha ritenuto che la verifica della conformità a buona fede del comportamento del lavoratore, in coerenza con le caratteristiche del rapporto di lavoro, dovrà essere condotta sulla base delle concrete circostanze che connotano la specifica fattispecie nell’ambito delle quali si potrà tenere conto, in via esemplificativa e non esaustiva, dell’entità dell’inadempimento datoriale in relazione al complesso assetto di interessi regolato dal contratto, della concreta incidenza del detto inadempimento datoriale su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore, della puntuale, formale esplicitazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento, dell’incidenza del comportamento del lavoratore sull’organizzazione datoriale e, più in generale, sulla realizzazione degli interessi aziendali, elementi, questi, che dovranno essere considerati nell’ottica del bilanciamento degli opposti interessi in gioco, anche alla luce dei parametri di cui agli articoli 35, 36 e 41, Costituzione.

Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento del dipendente reintegrato – a seguito della declaratoria d’illegittimità di un precedente licenziamento disciplinare – che si assentava dal servizio perché trasferito in un’altra sede: l’assegnazione a una sede diversa elude, infatti, la decisione del giudice di reintegra passata in giudicato e giustifica il comportamento del lavoratore.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Laboratorio Contratti di lavoro