Illegittimo il licenziamento per inidoneità se le mansioni sono diverse
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 30 novembre 2015, n.24377, ha stabilito che l’assegnazione di un lavoratore a mansioni diverse e non superiori a quelle per le quali è stato assunto, anche col suo consenso, costituisce atto giuridico nullo ai sensi dell’art.2103 cod.civ., con la conseguenza che la sopravvenuta inidoneità fisica a quelle mansioni non può costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento, mentre la sopravvenuta inutilità delle mansioni di assunzione può costituire un diverso motivo di licenziamento.