Il requisito dell’età nel contratto intermittente configura discriminazione?
di Alessandro Rapisarda
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.3982 del 29 febbraio 2016, si è pronunciata su una causa nella quale un lavoratore avanzava pretese in quanto, assunto con un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, si è visto recapitare la lettera di licenziamento da parte datrice, motivata dal fatto che aveva compiuto il venticinquesimo anno di età.
Con questa sentenza si riapre la questione sull’incompatibilità o meno, con le norme europee sul divieto di discriminazione, della norma italiana contenuta nel D.Lgs. n.81/15 e, prima, nel D.Lgs n.276/03, laddove questa consente la stipula del contratto di lavoro intermittente con soggetti con una particolare età anagrafica, indipendentemente da altri requisiti soggettivi o oggettivi.
La Corte di Cassazione, nutrendo perplessità circa la rispondenza della norma nazionale al confronto con la Direttiva 2000/78/CE, che disciplina la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ha deciso di sospendere il giudizio nella causa principale, sottoponendo alla Corte di Giustizia Europea la questione.
Gli Ermellini sulla questione, riprendendo la normativa europea, rammentano che quest’ultima ammette disparità di trattamento in base all’età, laddove questa sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell’ambito del diritto nazionale, da finalità legittime, che possono riscontrarsi anche in obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro o di formazione professionale. Peraltro, su tale punto, la Corte rileva che la formulazione dell’art.34, co.2, D.Lgs. n.276/03, vigente al momento dell’assunzione del lavoratore nonché al momento del suo licenziamento, non contiene alcuna esplicita ragione rilevante ai sensi dell’art.6, co.1, Direttiva CE 2000/78 citata in precedenza.
Pur avendo delle prospettive di meritevole logica giuridica, l’analisi prospettata dagli Ermellini pone comunque delle incertezze interpretative del principio di non discriminazione in base all’età, espresso dalla Direttiva CE 2000/78 e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e, per questo motivo, hanno deciso di sospendere il giudizio sollevando, ai sensi dell’art.267 Tfue, una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea.
Concretamente, la Corte di Cassazione ha disposto di sospendere il giudizio e ha chiesto, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia Europea se la normativa nazionale di cui all’art.34, D.Lgs. n.276/03, secondo il quale il contratto di lavoro intermittente può essere in ogni caso concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età, sia contraria al principio di non discriminazione in base all’età, di cui alla Direttiva 2000/78 e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art.21, n.1).
In tal senso vale la pena riflettere sul fatto che la normativa vigente, modificata dal D.Lgs. n.81/15, definisce il contratto di lavoro intermittente come il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro. Queste prestazioni di lavoro sono ammesse nei seguenti casi:
- secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi (anche aziendali), anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno;
- in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro;
- in ogni caso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni (art.13, co.1 e 2, D.Lgs. n.81/15).In attesa del giudizio della giurisprudenza europea dovremo porre le giuste riflessioni prima di stipulare questo tipo di contratto per le causali della lettera c).
Quindi il problema posto dalla Corte di Cassazione alla Corte di Giustizia Europea, in merito al contratto intermittente, ripropone prospettive applicative attuali, anche nei confronti della normativa vigente.