Il giudice può convertire il licenziamento per giusta causa in gms
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 4 gennaio 2016, n.21, ha statuito che il giudice, sia di primo che di secondo grado, può convertire il licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, anche in assenza di una domanda specifica della Società e senza che ciò comporti la violazione del principio di cui all’art.112 c.p.c.. Tale diversa qualificazione giuridica si poggia su condotte ugualmente idonee a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro e, pertanto, non vi è alcuna violazione del diritto di difesa del lavoratore.
In conclusione, secondo la Corte, nella domanda al giudice dell’appello proposta dalla Società datrice di lavoro che impugna la declaratoria di illegittimità del licenziamento e chiede di far dichiarare la legittimità della giusta causa, deve ritenersi ricompresa la minor domanda di riconoscere il giustificato motivo soggettivo.