Il datore di lavoro non può spiare le conversazioni via Skype dei dipendenti
Il Garante per la protezione dei dati personali, con newsletter n.406 del 28 settembre, ha chiarito che il datore di lavoro non può spiare le conversazioni Skype dei dipendenti. Infatti, il contenuto delle comunicazioni di tipo elettronico o telematico scambiate dai dipendenti nell’ambito del rapporto di lavoro gode di garanzie di segretezza tutelate a livello costituzionale.
Pertanto, il datore di lavoro non potrà effettuare alcun trattamento dei dati personali contenuti nelle conversazioni ottenute in modo illecito, limitandosi alla conservazione di quelli finora raccolti ai fini di un’eventuale acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria.
Nel caso in esame il Garante ha accolto il ricorso di una dipendente che lamentava l’illecita acquisizione di conversazioni intrattenute con alcuni clienti/fornitori e poste alla base del suo licenziamento.
Il datore di lavoro ha commesso una grave interferenza nelle comunicazioni, installando sul computer in dotazione alla dipendente un software in grado di visualizzare le conversazioni effettuate dalla ricorrente sia dalla propria postazione di lavoro sia da un computer collocato presso la propria abitazione.
Il datore di lavoro ha facoltà di definire le modalità di utilizzo degli strumenti aziendali, nel rispetto però della libertà e dignità dei lavoratori e dei principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza del Codice privacy.