In G.U. il D.L. istitutivo del reddito di cittadinanza
di Luca CarattiIl reddito di cittadinanza si propone “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”. Analizziamone i tratti essenziali.
Premessa
È stato pubblicato sulla G.U. n. 23/2019 il D.L. 4/2019, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, che contiene, secondo le intenzioni del Governo, “il livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili” (articolo 1, comma 1, D.L. 4/2019). Le funzioni, dichiarate nell’incipit del citato articolo 1, sono quelle di contrastare la povertà attraverso una misura volta al sostegno al reddito e all’inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari. La misura prende il nome di pensione di cittadinanza qualora i beneficiari abbiano un’età superiore a 67 anni compiuti. È una disposizione che, nelle intenzioni dell’attuale Esecutivo, prenderà il via già a decorre dal prossimo 6 marzo (prima ancora della scadenza dei termini per la conversione in legge del decreto), data dalla quale potranno essere inoltrate le prime istanze dai soggetti che intendono richiederlo. Per facilitare la diffusione della misura, che si ritiene possa riguardare, secondo i calcoli dell’Istat, 2,4 milioni di persone, il Governo ha messo a disposizione anche un canale telematico contenente le principali informazioni: www.redditodicittadinanza.gov.it.
Beneficiari
Il decreto individua, all’articolo 2, i requisiti che deve possedere, cumulativamente alla formulazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione, il nucleo familiare che intende richiedere il RdC.
Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne italiano o dell’Unione Europea ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Viene, altresì, richiesto di essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.
Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve essere in possesso di:
- un valore Isee inferiore a 9.360 euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità);
- un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino a un massimo di 2,1). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.
È necessario che, con riferimento al godimento di beni durevoli, nessun componente del nucleo familiare possieda:
- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (articolo 3, comma 1, D.Lgs. 171/2005).
Il reddito di cittadinanza non potrà essere riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa (pare pacifico ritenere che con esse si debba intendere tutte quelle che danno diritto al godimento della NASpI, ad esempio dimissioni della lavoratrice madre nel periodo protetto). Il reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. In quest’ultima ipotesi, in attesa dei dovuti chiarimenti, si potrebbe far rientrare anche la mobilità in deroga erogata nei casi previsti dalla L. 145/2018.
Beneficio economico
Il beneficio economico, su base annua, si compone di 2 elementi:
- una quota integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro, moltiplicati per la scala di equivalenza (7.560 euro per la pensione di cittadinanza);
- l’altra, destinata ai nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, incrementa il beneficio di un ammontare annuo pari al canone di locazione, fino a un massimo di 3.360 euro (1.800 euro per la pensione di cittadinanza). È prevista anche un’integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, laddove sia stato acceso un mutuo: in questo caso l’integrazione, pari al massimo alla rata del mutuo, non può superare 1.800 euro.
Nella tabella che segue, predisposta dal Ministero del lavoro in occasione della presentazione della misura, si può valutare la portata mensile del sostegno economico applicata a nuclei familiari di diversa consistenza.
Nucleo |
Integrazione reddito | Contributo affitto | Totale |
Scala (max 2,1) |
1 componente | 500 | 280 | 780 | 1 |
1 adulto, 1 minorenne | 600 | 280 | 880 | 1.2 |
2 componenti adulti | 700 | 280 | 980 | 1.4 |
1 adulto, 2 minorenni | 700 | 280 | 980 | 1.4 |
2 adulti, 1 minorenne | 800 | 280 | 1.080 | 1.6 |
3 adulti | 900 | 280 | 1.180 | 1.8 |
1 adulto, 3 minorenni | 800 | 280 | 1.080 | 1.6 |
2 adulti, 2 minorenni | 900 | 280 | 1.180 | 1.8 |
3 adulti, 1 minorenne | 1.000 | 280 | 1.280 | 2 |
4 adulti | 1.050 | 280 | 1.330 | 2.1 |
2 adulti, 3 minorenni | 1.000 | 280 | 1.280 | 2 |
3 adulti, 2 minorenni | 1.050 | 280 | 1.330 | 2.1 |
Pensione di cittadinanza |
Integrazione reddito | Contributo affitto | Totale |
Scala (max 2,1) |
1 componente + 67 anni senza casa | 630 | 150 | 780 | |
1 componenti + 67 anni | 882 | 150 | 1.032 | 1.4 |
Il versamento del reddito di cittadinanza decorre dal mese successivo alla richiesta e viene erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi. Il beneficio potrà essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.
La sospensione non opera nel caso della pensione di cittadinanza. Il beneficiario è obbligato a comunicare all’ente erogatore, nel termine di 15 giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti oggettivi sopra richiamati. In particolare, nel caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme del lavoro dipendente di uno o più componenti il nucleo familiare, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80% a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’Isee per l’intera annualità.
Affinché il soggetto erogatore possa recepire tale informazione, non solo quindi l’avvio dell’attività lavorativa, il datore di lavoro o il suo intermediario abilitato sarà tenuto a valorizzare, nelle comunicazione telematiche obbligatorie – UNILAV – da effettuarsi almeno il giorno antecedente l’inizio della prestazione, il dato relativo alla retribuzione.
Da aprile 2019, quindi, l’informazione reddituale diverrà obbligatoria e inciderà sulla quantificazione del reddito di cittadinanza. È da rilevare come anche il beneficiario sia tenuto a comunicare, tramite la Piattaforma digitale per il patto per il lavoro (articolo 6, comma 2, D.L. 4/2019), l’avvio del rapporto di lavoro. Tale imposizione pare contrastare con quanto disposto dal D.L. 76/2013, convertito in L. 99/2013, che recita: “le previsioni di cui al comma 6 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e delle Province”.
Nel caso di avvio di un’attività autonoma o di impresa sarà il beneficiario stesso a comunicare, entro 30 giorni, all’Inps l’inizio della stessa pena la decadenza dalla prestazione.
Patto per il lavoro e l’inclusione sociale
L’erogazione del reddito di cittadinanza è condizionata alla resa di una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti (maggiorenni e non occupati) il nucleo familiare, l’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, che può prevedere attività di servizio alla comunità, per la riqualificazione professionale o il completamento degli studi nonché altri impegni finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.
Rimangono evidentemente esclusi i beneficiari della pensione di cittadinanza, i beneficiari del reddito di cittadinanza pensionati o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità (fatti salvi gli obblighi legati al collocamento mirato). Possono essere esonerati anche i componenti con carichi di cura legati alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età o di componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienti.
I Centri per l’impiego, entro 30 giorni dal riconoscimento del reddito di cittadinanza, convocheranno il beneficiario per stipulare il patto per il lavoro, se nella famiglia almeno uno tra i componenti sia in possesso di almeno uno tra questi requisiti:
- assenza di occupazione da non più di 2 anni;
- età inferiore a 26 anni;
- essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
- aver sottoscritto negli ultimi 2 anni un patto di servizio in corso di validità presso i CPI, ai sensi dell’articolo 20, D.Lgs. 150/2015;
I beneficiari, non esclusi o esonerati, collaborano, ai fini della redazione del patto per il lavoro, con l’operatore del CPI addetto alla redazione del bilancio delle competenze, accettandone gli obblighi e rispettando gli impegni previsti. Tra gli impegni di particolare rilevanza l’obbligo di accettare almeno una di 3 offerte di lavoro congrue (una in caso di rinnovo).
La congruità dell’offerta di lavoro viene definita sulla base di 3 principi (articolo 25, D.Lgs. 150/2015):
- coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
- distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- durata dello stato di disoccupazione.
I precedenti principi vengono specificatamente integrati dalle previsioni di cui all’articolo 4, comma 9, D.L. 4/2019:
- nei primi 12 mesi di fruizione del beneficio è congrua un’offerta entro 100 km di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta; entro 250 km di distanza se si tratta di seconda offerta; ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
- decorsi 12 mesi di fruizione del beneficio è congrua un’offerta entro 250 km di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
In caso di rinnovo del beneficio è congrua un’offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano, anche nel caso si tratti di prima offerta.
Nel caso in cui, all’interno del nucleo familiare, siano presenti persone con disabilità, la distanza non può eccedere i 250 km dalla residenza del beneficiario sia per la terza offerta di lavoro che nel caso di rinnovo del beneficio.
Fino al 31 dicembre 2021, chi ha stipulato il patto per il lavoro con il Centro per l’impiego o ha ottenuto le credenziali di accesso per la piattaforma tecnologica, ottiene l’assegno di ricollocazione previsto dall’articolo 23, D.Lgs. 150/2015, graduato in funzione del profilo professionale di occupabilità, da spendere presso i Centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati, potendo così ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro.
Nel caso in cui il bisogno sia complesso, i servizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà procedono a una valutazione multidimensionale del nucleo familiare, al fine di avviare il percorso di attivazione sociale e lavorativa, coinvolgendo, oltre ai servizi per l’impiego, altri enti territoriali competenti. La valutazione multidimensionale è composta da un’analisi preliminare e da un quadro di analisi approfondito, che mettono in luce bisogni e punti di forza della famiglia, al fine di condividere con la famiglia gli interventi e gli impegni necessari a garantire il percorso di fuoriuscita dalla povertà, che verranno sottoscritti con il patto per l’inclusione sociale. Al fine di consentire l’attivazione e la gestione dei patti, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del reddito di cittadinanza, verranno istituite 2 apposite piattaforme digitali: una presso l’Anpal, nell’ambito del Sistema informativo unitario per l’impiego (Siupl) per il coordinamento dei Centri impiego; l’altra presso il Ministero del lavoro, nell’ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (Siuss), per il coordinamento dei Comuni. Le 2 piattaforme rappresentano strumenti di condivisioni delle informazioni.
Procedura di richiesta ed erogazione del beneficio
Gli interessati possono presentare richiesta per il reddito di cittadinanza attraverso il sito www.redditodicittadinanza.gov.it oppure avvalendosi dei servizi Caf o, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali.
Le informazioni contenute nella domanda del reddito di cittadinanza sono comunicate all’Inps entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Al momento si è in attesa del modulo di domanda, che dovrà essere predisposto dall’Inps entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Una volta ricevute le informazioni, l’Inps, entro i successivi 5 giorni, verificherà il possesso dei requisiti sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelle delle Amministrazioni collegate e, in caso di esito positivo, riconoscerà il beneficio, che sarà erogato attraverso un’apposita Carta di pagamento elettronica (Carta reddito di cittadinanza) emessa da Poste italiane.
La norma, espressamente, prevede un limite mensile di prelievo in contante (100 euro in caso di nuclei familiari monoparentali), in quanto viene privilegiato l’acquisto di beni e servizi di base con modalità tracciabili oltre a consentire di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell’intermediario che ha concesso il mutuo.
Quale misura di contrasto alla ludopatia, viene vietato l’utilizzo del beneficio per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Il beneficio deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. L’importo non speso o non prelevato viene sottratto nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato. Fanno eccezione gli importi ricevuti a titolo di arretrati. È prevista, inoltre, la decurtazione dalla Carta degli importi complessivamente non spesi o non prelevati nei 6 mesi precedenti, a eccezione di una mensilità. Le modalità di monitoraggio e verifica della fruizione del beneficio e delle eventuali decurtazioni saranno definite con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef.
Agevolazioni per i datori di lavoro che assumono
I datori di lavoro che abbiano comunicato alla piattaforma (Siupl) i posti di lavoro vacanti e siano in regola con il Durc e i principi generali di cui all’articolo 31, D.Lgs. 150/2015, nel caso in cui assumano un beneficiario del reddito di cittadinanza, realizzando così un incremento occupazionale netto, potranno beneficiare di un esonero contributivo.
La durata dell’esonero sarà pari alla differenza tra 18 mensilità e il periodo già goduto di reddito di cittadinanza, nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 5 mensilità.
È da rilevare come, per espressa previsione normativa, il minor contributo versato non incida sulla valorizzazione della futura pensione del percettore della misura di sostegno. Contestualmente all’assunzione il datore di lavoro può stipulare, qualora necessario, un patto di formazione, presso il CPI, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale
Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’articolo 7, D.L. 4/2019, prevede che chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio, renda o utilizzi dichiarazioni o documenti falsi o attesti cose non vere o ometta informazioni dovute è punito con l’arresto da 2 a 6 anni. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio è punita con la reclusione da 1 a 3 anni.
Si incorre nella decadenza dal reddito di cittadinanza quando uno dei componenti il nucleo familiare:
- non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
- non sottoscrive il patto per il lavoro ovvero il patto per l’inclusione sociale;
- non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- non aderisce ai progetti utili alla collettività, nel caso in cui il Comune di residenza li abbia istituiti;
- non accetta almeno una di 3 offerte di lavoro congrue oppure, in caso di rinnovo, non accetta la prima offerta di lavoro congrua;
- non comunica l’eventuale variazione della condizione occupazionale oppure effettua comunicazioni mendaci, producendo un beneficio economico del reddito di cittadinanza maggiore;
- non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, senza averlo comunicato.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.
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