27 Febbraio 2020

Gruppi di imprese: l’obbligo di repêchage non si estende alle altre società del gruppo

di Evangelista Basile

Con l’ordinanza n. 1656 del 24 gennaio 2020 la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui, in caso di gruppo di imprese, l’obbligo di repêchage non si estende alle altre società del gruppo, operando solo con riguardo alla situazione occupazionale della datrice di lavoro.

Com’è noto, al momento della comunicazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro – prima di poter procedere con il recesso – è tenuto a verificare la possibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni dello stesso livello e, soprattutto in seguito alla modifica dell’articolo 2103, cod. civ., anche in mansioni di un livello contrattuale inferiore. In sede processuale, la giurisprudenza maggioritaria ha onerato il lavoratore di indicare le postazioni di lavoro alternative ove poter essere ricollocato, spettando poi al datore di lavoro fornire la prova contraria.

Nel caso di specie, la lavoratrice licenziata si è limitata a dedurre genericamente di aver prestato la propria attività – non solo in favore della propria datrice di lavoro formale – ma anche nei confronti di un’altra società del gruppo. Tuttavia, in atti non era ravvisabile alcuna richiesta di accertamento di una simulazione di gruppo d’imprese e/o di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.

Per la Suprema Corte, dunque, l’obbligo di repêchage non può estendersi alle altre società facenti parte del gruppo, trattandosi di soggetti giuridici separati. L’unica eccezione a tale principio, infatti, va identificata nell’ipotesi di “utilizzazione impropria – quando vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge – dello schema societario, e pur esistendo di fatto “un unico centro d’imputazione del rapporto di lavoro” lo stesso sia solo apparentemente frazionato in più imprese”.

L’insegnamento della Corte di Cassazione si dimostra alquanto condivisibile, atteso che – salvo la fattispecie di gruppo di imprese apparente – le società di un gruppo sono soggetti giuridici distinti e autonomi e, come tali, devono essere trattati anche al cospetto di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

 

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