7 Novembre 2017

Il groviglio del lavoro occasionale

di Roberto Lucarini

Capita spesso, nella pratica professionale, di trattare del lavoro occasionale. Meno spesso capita di verificare che il nostro interlocutore abbia le idee chiare sul tema.

È vero che la chiarezza di idee non è del tutto propria del nostro ordinamento; spesso, in questa rubrica, mi sono lagnato della farraginosità delle norme italiane, constatando di essere in buona compagnia.

Il lavoro occasionale piace a molti, specie a chi non può permettersi il costo di una posizione fiscale, e previdenziale, autonoma. Alla base, non sempre ma di frequente, i costi fissi da sostenere; si pensi, quale esempio chiave, ai minimi contributivi nel settore artigiano e commerciale.

Tutto questo, però, si muove su un piano normativo fatto di leggi abrogate e riscritte, di regole che si somigliano; il tutto a creare caos tra i cittadini. Pensate, quale esempio, ai famigerati 5.000 euro. Tanti mi dicono: “Faccio un lavoro occasionale, tanto basta che stia sotto tale soglia”. La questione, di fatto, non sta proprio in questi termini.

Tanto per cominciare, ma finendo subito dato che ci vorrebbero paginate sul tema, ci sarebbe da definire il concetto di occasionalità. Ciascuno, secondo i propri interessi, stiracchia la tale definizione a proprio piacimento e questo, nella pratica, può essere un grosso rischio.

Per capire il groviglio creatosi, vale la pena riassumere, in massima sintesi, la storia normativa recente. Con la Legge Biagi fu varato il lavoro accessorio, i mitici voucher, dando appunto il tetto di compenso annuo a 5.000 euro. Poi fu opposta al lavoro a progetto, siamo adesso nel diverso campo delle collaborazioni, la c.d. mini-co.co.co., che escludeva la redazione del suddetto progetto se il compenso fosse stato entro detta soglia. E poi c’era, ed esiste tuttora, il lavoro autonomo occasionale ex articolo 2222 cod. civ.. Qui nessun tetto, ma una franchigia contributiva fino a 5.000 euro. Come vedete siamo passati dal lavoro a voucher, forma sui generis difficilmente inquadrabile, alla forma collaborativa occasionale, fino al vero e proprio lavoro autonomo occasionale. Ora ditemi come fa un povero diavolo a muoversi in questo ginepraio: lui memorizza i 5.000 euro e lega tutto il suo ragionamento a quella somma. Per lui non ci sono distinzioni giuridiche, basta non vincolarsi con partita Iva, contabilità e versamenti Inps.

Poi è arrivato il referendum abrogativo: l’abrogazione ex lege, in fretta e furia, dei voucher e, quasi in stile gattopardiano, l’avvento del contratto di lavoro occasionale (PrestO). Il tutto corredato dall’abrogazione della mini-co.co.co., dato anche che il contratto a progetto era stato riposto in soffitta.

Nonostante tali novità, mi pare di riscontrare in giro la medesima confusione: si parla sempre di quei benedetti 5.000 euro senza sapere, in effetti, che tipo di rapporto si andrà a svolgere.

Giova quindi ricordare, in breve, quali sono le attuali forme di lavoro occasionale:

  1. il contratto di lavoro occasionale ex articolo 54-bis, D.L. 50/2017;
  2. il lavoro autonomo occasionale ex articolo 2222 cod. civ.;
  3. la collaborazione occasionale, uniformata tuttavia all’ordinaria co.co.co. ex articolo 409 c.p.c..

È questo il terreno sul quale muoversi. E non si deve operare a casaccio; per giudicare il tipo contrattuale adeguato occorrerà infatti porre qualche domanda al nostro interlocutore, circa le effettive modalità di svolgimento dell’opera che andrà a prestare per il committente. Figura, quest’ultima, che talora influenza in via determinante la scelta.

Tutto questo occorre anche perché, sia pure in assenza di una forma scritta ad substantiam, riterrei utile in ogni caso, al fine della prova, redigere un contratto tra le parti, specificando il tipo di rapporto che si intende instaurare e, se necessita maggior prudenza, apporre la data certa, anche via PEC.

Non ho spazio per indicarvi le molteplici diversità in campo tributario, previdenziale, assicurativo, nonché sul tema della sicurezza sul lavoro. Regole ben differenti, adempimenti ben distinti.

Mamma mia che fatica, anche se solo occasionale …

 

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