Green pass nei luoghi di lavoro: legge di conversione in G.U.
di RedazioneÈ stata pubblicata sulla G.U. n. 277 del 20 novembre 2021 la conversione in L. 165 del 19 novembre 2021, con modificazioni, del D.L. 127/2021, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Sulla medesima G.U. è stato pubblicato il testo coordinato del D.L. 127/2021 con la L. 165/2021.
Tra le novità introdotte dalla conversione in legge, in vigore dal 20 novembre 2021, si segnala:
- i lavoratori pubblici e privati possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, in modo da essere esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro per tutta la durata della relativa validità;
- per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni: in tali casi, però, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro;
- i lavoratori in somministrazione devono essere controllati solo dall’azienda utilizzatrice: compete all’agenzia di somministrazione esclusivamente informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia di green pass;
- nelle aziende con meno di 15 lavoratori, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il prestatore di lavoro è sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
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