Green pass nei luoghi di lavoro: legge di conversione in G.U.
di Redazione![](https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2021/09/sentidos-humanos-IPe4SIIKuno-unsplash.jpg)
È stata pubblicata sulla G.U. n. 277 del 20 novembre 2021 la conversione in L. 165 del 19 novembre 2021, con modificazioni, del D.L. 127/2021, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Sulla medesima G.U. è stato pubblicato il testo coordinato del D.L. 127/2021 con la L. 165/2021.
Tra le novità introdotte dalla conversione in legge, in vigore dal 20 novembre 2021, si segnala:
- i lavoratori pubblici e privati possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, in modo da essere esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro per tutta la durata della relativa validità;
- per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni: in tali casi, però, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro;
- i lavoratori in somministrazione devono essere controllati solo dall’azienda utilizzatrice: compete all’agenzia di somministrazione esclusivamente informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia di green pass;
- nelle aziende con meno di 15 lavoratori, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il prestatore di lavoro è sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
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