22 Maggio 2018

GIG Economy: la prima sentenza esclude la natura subordinata della prestazione

di Evangelista Basile

È spettato al Tribunale di Torino, in persona del Presidente della sezione lavoro, esprimersi in ordine alla prima vertenza promossa dai riders della nota società Foodora. Il Tribunale, con sentenza n. 778 del 7 maggio 2018, ha rigettato le domande avanzate dai ricorrenti e, in particolare, ha dichiarato che tra i riders e Foodora non è mai intercorso alcun rapporto di lavoro di natura subordinata.

Il giudice, dopo aver escusso diversi testimoni nell’ottica di approfondire le modalità concrete di svolgimento dell’attività professionale, ha escluso che l’azienda abbia mai esercitato nei confronti dei collaboratori i poteri direttivo e disciplinare, che denotano il carattere subordinato del rapporto.

Nello specifico, il Tribunale ha ritenuto decisivi, da un lato, l’impossibilità per Foodora di pretendere dal collaboratore lo svolgimento della prestazione lavorativa e, dall’altro, l’insussistenza di provvedimenti disciplinari a carico dei riders, anche quando gli stessi si sono rifiutati di completare le consegne.

In sede di sentenza è stato anche affermato che non potesse essere applicata al caso di specie la disciplina di cui all’articolo 2, D.Lgs. 81/2015 (in tema di eterorganizzazione), poiché – secondo l’interpretazione prospettata dalla difesa della società e fatta propria dal magistrato – la norma disporrebbe che “sia applicata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, sicché il lavoratore dovrebbe comunque dimostrare di essere stato sottoposto al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro.

Tralasciando in questa sede i commenti di natura prettamente tecnica sul contenuto della sentenza, si può comunque osservare che il giudice ha respinto le domande dei riders solo dopo aver espletato l’attività istruttoria, sicché non si può scartare l’ipotesi che nei prossimi giudizi (o nella stessa causa, in sede di Appello) vengano raccolte testimonianze diverse o le dichiarazioni dei testi vengano interpretate in modo differente. In altri termini, la sentenza del Tribunale di Torino, sebbene cerchi di indirizzare in un determinato senso la vicenda, non pone affatto un punto definitivo sulla delicata questione della GIG Economy.

Proprio per questa ragione, anche al fine di garantire il principio della certezza del diritto, sarebbe auspicabile un intervento a livello legislativo, che disciplini in modo puntuale tale settore, tenendo conto delle peculiarità che lo contraddistinguono.

Tuttavia, anche dalla lettura del “contratto di Governo” pubblicato in questi giorni, sembrerebbe che al momento il tema della GIG Economy non rappresenti una priorità nell’agenda di chi sarà chiamato a legiferare nel prossimo quinquennio.

 

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Processi di outsourcing dell’impresa e rapporti di lavoro