Gestione separata Inps: obbligo di iscrizione per ingegneri e architetti non iscritti a Inarcassa
di RedazioneLa Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 28 novembre 2022, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Rieti in relazione alla normativa che prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps a carico di ingegneri e architetti che, pur essendo iscritti ai relativi Albi professionali, non possono iscriversi alla Cassa previdenziale di riferimento, in quanto svolgono contestualmente anche un’altra attività lavorativa e sono, dunque, iscritti alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria.
La Corte ribadisce che costituisce regola di diritto vivente quella secondo cui sono obbligati a iscriversi alla Gestione separata Inps non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi professionali, ma anche i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie per i quali è preclusa l’iscrizione alla Cassa di previdenza categoriale, a cui versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli Albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio. Infatti, l’attività professionale degli ingegneri o degli architetti, svolta con modalità che la rendono assoggettata all’imposizione diretta sui redditi, non può rimanere senza copertura assicurativa per il solo fatto che la concorrente ulteriore attività lavorativa, quale quella svolta dagli stessi soggetti con rapporto di lavoro subordinato, comporti già l’iscrizione a una distinta forma di assicurazione obbligatoria: a questa esigenza di copertura assicurativa supplisce l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps.
Inoltre, la Corte sottolinea che il rapporto intercorrente tra le Casse professionali e la Gestione separata si pone in termini non già di alternatività, ma di complementarità, in quanto l’istituto residuale della Gestione separata opera proprio in relazione ai soggetti e alle attività eventualmente esclusi dalla Cassa professionale di categoria. Il Legislatore, infatti, con l’introduzione dell’istituto, non ha fissato un rigido riparto di competenze tra la Gestione separata e le Casse professionali, ma piuttosto ha attribuito un carattere elastico alla capacità di espansione della Gestione separata, in diretta dipendenza dal concreto esercizio della potestà di autoregolamentazione della cassa professionale.
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