Gestione dell’amianto negli impianti tecnici produttivi
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.10 del 12 maggio 2016, ha offerto chiarimenti in merito alla gestione dell’amianto negli impianti tecnici produttivi.
Il Dicastero ha precisato che la L. n.257/92 e il riferimento agli “impianti tecnici in opera all’interno che all’esterno” sono diretti ai soli edifici e ai soli impianti a servizio dell’edificio (ad es. impianti termici, idrici, elettrici).
Pertanto, per garantire la salubrità dell’ambiente e la salute dei lavoratori, eventuali materiali contenenti amianto devono essere gestiti:
- mediante l’applicazione delle disposizioni del D.M. 6 settembre 1994 da parte del proprietario/conduttore e del D.Lgs. n.81/08 da parte del datore di lavoro che opera nell’immobile, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all’immobile;
- attraverso le previsioni normative del D.Lgs. n.81/08 a cura del datore di lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi strettamente correlati all’attività imprenditoriale e per questo non funzionali all’esercizio dell’immobile.