7 Gennaio 2019

In Gazzetta la Legge di Bilancio 2019

di Redazione

Con la pubblicazione nella G.U. n. 302, S.O. n. 62, del 31 dicembre 2018 è in vigore dal 1° gennaio la Legge di Bilancio 2019, L. 145 del 30 dicembre 2018.

Non sono molte le novità che interessano direttamente l’amministrazione del personale e la gestione dei rapporti di lavoro, e in molti casi richiedono per l’attuazione un’ulteriore regolamentazione mediante decreto. Come noto, delle 2 misure annunciate come centrali dal nuovo Governo, il reddito di cittadinanza e quota 100, vi è solo la copertura finanziaria, mediante la creazione di 2appositi fondi, mentre la disciplina di tali istituti è attesa nel mese di gennaio in appositi provvedimenti legislativi.

Tra le principali novità, si segnala l’estensione del regime forfetario (lavoro autonomo), con imposta sostitutiva unica del 15%, accompagnato da una serie di misure antifrode per evitare fughe dal contratto di lavoro subordinato.

Viene prevista una nuova agevolazione per l’assunzione a tempo indeterminato delle giovani eccellenze: un esonero contributivo, fino a 8.000 euro, per giovani ricercatori e giovani che hanno ottenuto la laurea tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

Si registra poi un intervento in materia di sanzioni amministrative, con un aggravamento del 20% per le sanzioni che riguardano lavoro in nero, intermediazione e somministrazione illecita, distacchi e tempi di riposo.

Mediante modifica dell’articolo 1, comma 354, L. 232/2016, il congedo obbligatorio del padre, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, è  prorogato anche per l’anno 2019 (figli nati, adottati o affiliati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019) nella misura di 5 giorni (1 giorno in più rispetto al 2018).

Il lavoratore può fruire di un ulteriore giorno di congedo, in accordo con la madre, in quanto riduce di una giornata il periodo di congedo di maternità di quest’ultima.

 

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