In G.U. il Decreto inerente agli incentivi per posticipo pensionamento
di Redazione Scarica in PDFPubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2023, n. 110, il Decreto interministeriale 21 marzo 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia.
In particolare, con il citato decreto viene data attuazione all’art. 1 comma 286 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, di bilancio per l’anno 2023.
La norma in questione prevede nei confronti dei lavoratori dipendenti che continuino a lavorare anche successivamente alla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata flessibile c.d. Quota 103 di cui all’art. 14.1 del D.L. 4/2019, la possibilità di rinunciare all’accredito dei contributi a proprio carico destinata a finanziare l’assicurazione generale obbligatoria per invalidità vecchiaia superstiti.
In conseguenza dell’esercizio di tale opzione, viene quindi meno a cascata qualsiasi onere di versamento da parte del datore di lavoro sempre in merito alla quota di contribuzione a carico dei lavoratori interessati, a decorrere dalla prima decorrenza utile di potenziale accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della citata facoltà, se successivo).
In conseguenza dell’esercizio di tale opzione, l’importo dei contributi non versati è integralmente corrisposto ai lavoratori interessati, andando a costituire parallelamente somme imponibili ai fini fiscali.
Tale opzione può essere esercitata una sola volta dai lavoratori potenzialmente beneficiari.
L’Inps provvede a certificare al lavoratore (dandone parallelamente notizia al datore di lavoro) la maturazione dei requisiti minimi di accesso a pensione flessibile anticipata, così da poter mappare chi in concreto può esercitare tale facoltà.