1 Febbraio 2023

Fsba: nuovo regolamento e adeguamento alla riforma degli ammortizzatori sociali

di Redazione

Fsba, con news del 26 gennaio 2023, ha comunicato che, in seguito alle novità contenute nella Legge di Bilancio 2022 e all’accordo interconfederale del 2 settembre scorso, con cui Cigl, Cisl, Uil, Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai hanno fissato le caratteristiche delle prestazioni erogate, i percorsi per l’erogazione di queste e le modalità di regolarizzazione della riscossione, è stato elaborato un nuovo regolamento del Fondo, efficace dal 1° gennaio 2023.

In data 26 gennaio 2023 il Consiglio direttivo di Fsba ha preso atto e licenziato le procedure operative pianificate dalla direzione e dagli uffici tecnici, con la stretta collaborazione degli Enti bilaterali regionali, chiamati a collaborare nella realizzazione dell’intero processo. Anche le procedure informatiche sono state oggetto di profonda rivisitazione e sono ora disponibili.

Pertanto, ha avuto inizio una nuova stagione del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato, con molte novità legate agli ammortizzatori sociali: è prevista una cassa integrazione per 26 settimane nell’arco del biennio, per eventi ordinari o straordinari, per tutte le imprese fino a 15 dipendenti; al di sopra di questo parametro è prevista anche la Cigs della durata di 12, 24 o 36 mesi per specifiche causali; tutte le aziende sono tenute al versamento di una somma pari allo 0.60% della retribuzione (1/4 della somma a carico del dipendente), a cui si aggiunge lo 0.40% a carico delle imprese con più di 15 dipendenti; le aziende che fossero state irregolari negli anni passati hanno a disposizione una procedura semplice e un calcolo forfettario per mettersi in regola e, d’altra parte, Fsba si sta attrezzando per andare a riscuotere il dovuto da parte delle ditte che negli anni avessero evaso l’obbligo contributivo, il tutto finalizzato anche all’emissione del modello Durc; la prestazione può essere richiesta solo dopo il raggiungimento di un accordo sindacale e quanto dovuto come sostegno al reddito, come già avveniva, potrà essere erogato direttamente alla lavoratrice/lavoratore oppure per il tramite dell’impresa; ogni qual volta viene pagata la cassa integrazione, il Fondo provvede al versamento all’Inps della contribuzione previdenziale correlata.

 

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