23 Settembre 2020

Fsba: quale ammortizzatore sociale per le aziende che non applicano un Ccnl artigiano?

di Francesco Bosetti

Il massiccio ricorso, negli ultimi mesi, all’assegno ordinario Fsba con causale “Covid-19 – Coronavirus” da parte delle aziende artigiane impone una serie di considerazioni in merito alla disciplina che regolamenta il campo di applicazione e i destinatari di tale prestazione.

Nel presente articolo andremo ad analizzare situazioni particolari, quali ad esempio l’ipotesi di azienda che applica un Ccnl non appartenente al comparto artigiano, nelle quali è possibile riscontrare alcune zone d’ombra in merito alla possibilità o meno, da parte di tali imprese, di usufruire dell’ammortizzatore sociale Fsba.

 

Il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato (Fsba)

Il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato (Fsba) è stato istituito dalle parti sociali in attuazione dell’articolo 3, comma 14, L. 92/2012 (Riforma Fornero), che ha individuato nei Fondi di solidarietà bilaterale un nuovo strumento di integrazione salariale per garantire ai lavoratori di imprese escluse dal campo di applicazione della Cigo e Cigs prestazioni di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.

Ora, tale sistema è stato ridisegnato dal D.Lgs. di riordino degli ammortizzatori sociali (D.Lgs 148/2015), il quale ha introdotto significative novità, tra le quali la possibilità, in settori in cui operano consolidati sistemi di bilateralità, di costituire un Fondo di solidarietà alternativo al modello dei Fondi costituiti presso l’Inps, adeguando le fonti normative e istitutive del proprio Fondo bilaterale.

In tale ottica il comparto dell’artigianato, con l’accordo interconfederale 10 dicembre 2015 sottoscritto da Confartigianato, Cna, Casartigiani e Cgil, Cisl e Uil, ha adeguato il fondo Fsba alle nuove disposizioni del D.Lgs 148/2015; tale accordo consente l’accesso alle prestazioni del Fondo Fsba a tutta la platea delle imprese del settore artigiano, indipendentemente dal numero dei lavoratori dipendenti, garantendo condizioni migliori rispetto a quanto stabilito dal D.Lgs 148/2015, che prevede tale diritto solo per le imprese con più di 5 dipendenti.

Il fondo Fsba eroga 2 tipologie di prestazioni alternative fra loro e non cumulabili nel biennio mobile: l’assegno ordinario e l’assegno di solidarietà, disciplinati rispettivamente dagli articoli 30 e 31, D.Lgs 148/2015.

A seguito del diffondersi del coronavirus e degli effetti negativi da esso causati all’economia italiana, il fondo Fsba è intervenuto a sostegno delle imprese artigiane con l’introduzione di una nuova causale di intervento, denominata “Covid-19 – Coronavirus”, che, rispetto alla prestazione garantita dall’assegno ordinario, ex articolo 30, D.Lgs 148/2015, prevede l’esonero dall’obbligo di riprendere l’attività lavorativa al termine dell’utilizzo dell’ammortizzatore sociale e la sospensione del requisito del limite di 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori aventi diritto.

 

Campo di applicazione Fsba

L’articolo 1 dell’accordo interconfederale del 10 dicembre 2015 prevede che il fondo Fsba si applichi alle seguenti tipologie di datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei lavoratori dipendenti in forza:

  • aziende artigiane (codice contributivo Inps CSC 4), a prescindere dal Ccnl applicato, ad eccezione delle imprese artigiane che adottano i Ccnl dell’edilizia in quanto organizzate in altri Fondi;
  • aziende, anche non artigiane, escluse dai trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria che adottano uno dei seguenti contratti dell’artigianato, sottoscritti dalle confederazioni dell’artigianato e dai sindacati confederali:
  • area acconciatura-estetica;
  • area alimentari e panificazione;
  • area comunicazione;
  • chimica e ceramica;
  • legno e lapidei;
  • area tessile e moda;
  • area pulizia;
  • area autotrasporto, ove previsto dagli accordi regionali.

Pertanto, secondo quanto disposto dall’accordo interconfederale del 10 dicembre 2015, l’operazione volta ad accertare se un’azienda rientra o meno nell’ambito di applicazione del Fondo Fsba risulta essere vincolata alla combinazione di 2 elementi – l’inquadramento contributivo dell’azienda e il contratto collettivo nazionale applicato – che possono portare a situazioni nelle quali non risulta agevole determinare con certezza il campo di applicazione dell’Fsba.

Prima di soffermarci su tale questione, è opportuno riepilogare la contribuzione dovuta a Fsba, al fine di avere un quadro completo in merito alla disciplina del Fondo.

 

Contribuzione al Fondo Fsba

Per le aziende destinatarie della solidarietà bilaterale alternativa del settore artigiano e non rientranti nella disciplina del Titolo I, D.Lgs 148/2015, è previsto l’obbligo del versamento di un contributo unitario che si compone di 2 quote:

  • contribuzione destinata all’Ente bilaterale nazionale artigianato (Ebna);
  • contribuzione a favore del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato (Fsba).
Contribuzione aziende artigiane non rientranti nella disciplina del Titolo I, D.Lgs. 148/2015
Contribuzione Ebna-Fsba
La contribuzione Ebna-Fsba consiste in un unico contributo da versare unitariamente tramite F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo paga di riferimento con codice tributo Ebna:

· quota fissa pari a 7,65 euro per 12 mensilità;

· quota variabile pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dell’azienda per Fsba;

· quota variabile pari allo 0,15% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del lavoratore per Fsba.

Per quanto riguarda il versamento del contributo di solidarietà Inps 10%, si applica il seguente trattamento contributivo:

· la quota fissa della retribuzione (7,65 euro mensili e 91,80 euro annui) è soggetta al contributo di solidarietà 10% all’Inps con riferimento all’importo destinato alle “Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR.”, pari a 2,27 euro mensili e 27,25 euro annui;

· la quota variabile della contribuzione non è soggetta al versamento all’Inps del contributo di solidarietà 10%, in quanto contribuzione parificabile a quella obbligatoria.

 

Criticità in sede di ambito di applicazione di Fsba

Come anticipato, in determinate situazioni possono crearsi dubbi e incertezze sull’ambito di applicazione del Fondo Fsba e sul conseguente diritto di usufruire degli strumenti (assegno ordinario e assegno di solidarietà) che garantiscono tutela reddituale ai lavoratori in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

Con la premessa che, in generale, le aziende rientranti nell’ambito di applicazione del fondo Fsba sono, senza limiti dimensionali, le imprese artigiane di cui al codice contributivo Inps CSC 4 e le imprese che adottano un contratto dell’artigianato sottoscritto dalle confederazioni dell’artigianato e dai sindacati confederali, di seguito elenchiamo le criticità più ricorrenti che si possono incontrare nel definire se un’azienda rientra o meno nell’ambito di applicazione del Fondo Fsba.

 

Ipotesi 1 – Azienda artigiana con inquadramento contributivo artigianato (CSC 4) che applica un Ccnl non artigiano e non edile (ad esempio, Ccnl Terziario Confcommercio).

L’azienda rientra nell’ambito di applicazione del Fondo Fsba, in quanto essa ha CSC 4, con l’attribuzione da parte dell’Inps del codice autorizzazione 5C (azienda artigiana di cui all’articolo 4, lettera A, L. 443/1985) e 7B (Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato).

L’esempio può essere un’azienda artigiana che applica il Ccnl Terziario Confcommercio; in riferimento a tale ipotesi l’azienda:

  • in tema di ammortizzatori sociali, ha diritto di usufruire dell’assegno ordinario/di solidarietà Fsba;
  • in tema di bilateralità e assistenza sanitaria, seguirà la disciplina prevista dal Ccnl Terziario-Confcommercio; pertanto, l’azienda dovrà versare la contribuzione prevista dall’Ente bilaterale nazionale del settore terziario e da Fondo Est e, quindi, non sarà soggetta alla contribuzione prevista da Ebna e da San.Arti..

 

Ipotesi 2 – Azienda artigiana con inquadramento contributivo artigianato (CSC 4) che applica un Ccnl edilizia

Un’importante eccezione al principio riportato nel primo esempio si rinviene nell’ipotesi in cui l’azienda con inquadramento contributivo artigiano (CSC 4) applichi un Ccnl dell’edilizia.

Come espressamente previsto dal Fondo Fsba, sono esclusi dal campo di applicazione del Fondo le imprese che adottano i Ccnl dell’edilizia, in quanto organizzate in altri Fondi.

In riferimento a tale ipotesi l’azienda:

  • in tema di ammortizzatori sociali, ha diritto di usufruire della Cigo;
  • in tema di bilateralità e assistenza sanitaria, seguirà la disciplina prevista dal Ccnl edilizia e dovrà versare la relativa contribuzione; pertanto, non sarà soggetta alla contribuzione prevista da Ebna e da San.Arti..

 

Ipotesi 3 – Azienda artigiana con inquadramento contributivo artigianato edile (CSC 4.13.01 – 4.13.02- 4.13.03 – 4.13.04 – 4.13.05) e artigianato lapidei (CSC 4.02.xx con c.a. 3H – 4.11.xx con c.a. 3H) che applica un Ccnl artigianato

La circolare Inps n. 53/2019 specifica che sono escluse dall’ambito di applicazione di Fsba le aziende artigiane identificate con i seguenti CSC:

  • 13.01 – 4.13.02 – 4.13.03 – 4.13.04 – 4.13.05 (contribuzione Inps artigianato edile);
  • 18.03 con c.a. 5K (contribuzione Inps imprese artigiane di pulizia più 15 dipendenti – aziende appaltatrici di servizi presso aziende soggette a Cigs);
  • 02.xx e 4.11.xx c.a. 3H (contribuzione Inps artigianato lapidei);
  • xx.xx con c.a. 3X; 4.13.06 – 4.13.07 – 4.13.08 con c.a. 3P e 3X (contribuzione Inps artigianato dell’indotto più 15 dipendenti).

In riferimento a tale ipotesi l’azienda:

  • in tema di ammortizzatori sociali ha diritto di usufruire dei trattamenti di cassa integrazione ordinario o straordinaria, ex Titolo I, D.Lgs. 148/2015;
  • in tema di bilateralità e assistenza sanitaria seguirà la disciplina prevista dal Ccnl artigianato e, pertanto, verserà la relativa contribuzione a Ebna e San.Arti..

In merito alla bilateralità, si precisa che l’accordo interconfederale del 7 febbraio 2018 ha chiarito che le imprese per le quali trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I, D.Lgs 148/2015, non devono la contribuzione Fsba, ma solo Ebna nella seguente misura:

  • quota fissa pari a 10,42 euro mensili e 125 euro annui;
  • contributo di solidarietà 10% all’Inps dovuto con riferimento all’importo destinato alle “Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR.”, pari a 60,50 euro annui.

 

Ipotesi 4 – Azienda con inquadramento contributivo Inps industria che applica un Ccnl artigianato

L’azienda si trova nella stessa situazione dell’ipotesi 3, pertanto:

  • in tema di ammortizzatori sociali ha diritto di usufruire dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, ex Titolo I, D.Lgs 148/2015, in quanto compresa in tale disciplina;
  • in tema di bilateralità e assistenza sanitaria seguirà la disciplina prevista dal Ccnl artigianato e, pertanto, verserà la relativa contribuzione a Ebna e San.Arti..

 

Ipotesi 5 – Azienda non artigiana, non compresa nella sfera di applicazione degli ammortizzatori sociali, ex Titolo I, D.Lgs 148/2015, con inquadramento contributivo Inps terziario e che applica un contratto artigiano con in forza 4 dipendenti (esclusa dal trattamento Fis)

L’ipotesi descritta rappresenta senza dubbio una delle questioni più problematiche da gestire.

L’Inps attribuisce a tutte le aziende con inquadramento contributivo terziario il codice autorizzazione “0J”, ovvero “azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.I. n. 94343/2016 (Fondo integrazione salariale)”, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza.

Mentre le aziende con più di 5 dipendenti hanno diritto alle prestazioni del Fis, le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 5, pur avendo ricevuto dall’Inps il c.a. 0J, sarebbero scoperte dall’ammortizzatore sociale ordinario e avrebbero diritto, in tempi di emergenza COVID, alla Cigd.

L’azienda, per vedersi riconoscere la possibilità di usufruire delle prestazioni Fsba di cui avrebbe indiscutibilmente diritto, in quanto applica un Ccnl dell’artigianato, deve, come precisato dalla circolare Inps n. 53/2019, richiedere l’attribuzione del c.a. 7B tramite Cassetto previdenziale, allegando una dichiarazione di responsabilità in ordine al Ccnl applicato e ai relativi contratti complementari, con la conseguente cancellazione del c.a. 0J.

In tema di bilateralità e assistenza sanitaria, l’azienda sarà soggetta alla contribuzione prevista da Ebna e San.Arti..

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “Contratti collettivi e tabelle“.

 

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