4 Novembre 2019

Frontalieri: tassazione del reddito e adempimenti del sostituto d’imposta

di Redazione

L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 433 del 28 ottobre 2019, ha offerto chiarimenti relativamente alla tassazione del reddito da lavoro dipendente di un lavoratore frontaliere residente in Francia che presti lavoro in Italia e sia iscritto all’Aire.

L’Agenzia precisa che, nel presupposto che, posto che il contribuente risulti fiscalmente residente in Francia e assuma lo status di frontaliere, il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia deve essere assoggettato a imposizione esclusiva in Francia e non è, pertanto, sottoposto a tassazione nel nostro Paese.

Per quel che concerne gli adempimenti a carico del sostituto d’imposta, essi possono, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote convenzionali, soltanto previa presentazione, da parte dei beneficiari del reddito, della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia per la sua applicazione. Pertanto, il sostituto d’imposta, non essendo obbligato ad applicare il regime convenzionale, in caso d’incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, è tenuto ad operare le ritenute con le modalità previste dall’articolo 23, D.P.R. 600/1973.

Si precisa che l’istante, pur subendo le ritenute dal datore di lavoro italiano, non è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, qualora abbia come unico reddito quello da lavoro dipendente e non ricorrano altre circostanze tali per cui sia tenuto, secondo la normativa italiana, alla presentazione di detta dichiarazione. Il contribuente, per ottenere la restituzione delle ritenute subite, potrà inoltrare apposita istanza all’Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara, entro il termine di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta.

 

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