Fringe benefit: cosa cambia in termini di esenzione nel 2024
di Redazione Scarica in PDFLa Legge 30 dicembre 2023, n. 213, di Bilancio per l’anno 2024, ha rimodulato, per l’anno 2024, le soglie di esenzione previste per le erogazioni di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, nonché la platea del concetto ad esse sotteso.
L’articolo 1, comma 16, fa espresso riferimento all’anno fiscale 2024 entro il quale deve, quindi, intendersi limitata la deroga alle soglie di esenzione fissate in via strutturale dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR.
Le somme riconosciute nell’anno fiscale 2024 e rientranti in quelle della platea sancita dalla suddetta norma, quindi, non concorreranno a formare reddito imponibile ai fini fiscali e previdenziali se erogate entro il limite di 1.000,00 €, elevato a 2.000,00 € per coloro che abbiano figli a carico secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 2 del TUIR.
Al netto delle soglie (differenti da quelli eccezionalmente previsti dal D.L. n. 48/2023 per l’anno 2023), resta immutata la fisionomia della misura, già descritto dalla circolare n. 23/E del 1° agosto 2023 dell’Agenzia Entrate.
Viene inoltre estesa, sempre ad opera del citato comma 16, la gamma delle somme che, nell’essere rimborsate, possono essere considerate alla stregua dei riconoscimenti di cui all’articolo 51, comma 3.
Alle già presenti spese sostenute per utenze domestiche a titolo di acqua luce e gas, si aggiungono anche quelle sostenute per canoni di locazione, ovvero interessi di mutuo, in entrambi i casi riconducibili all’immobile adibito ad abitazione principale.