Formazione in materia di sicurezza durante l’orario di lavoro
di Redazione Scarica in PDFLa Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 14 luglio 2023, n. 20259, ha stabilito che l’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81 del 2008, nella parte in cui prescrive che la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro deve avvenire “durante l’orario di lavoro“, va interpretato nel senso che tale locuzione sia comprensiva anche dell’orario relativo a prestazioni esigibili al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, di legge o previsto dal contratto collettivo, per i lavoratori a tempo pieno, e di quello concordato, per i lavoratori a tempo parziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato l’impugnata sentenza che aveva ritenuto un lavoratore con rapporto a tempo parziale tenuto all’effettuazione della formazione nell’orario, pur non corrispondente a quello concordato tra le parti, a tal fine stabilito dal datore di lavoro, qualificando tale partecipazione come prestazione di lavoro straordinario, esigibile dal datore di lavoro).