Fondo di solidarietà bilaterale trasporto pubblico: istruzioni Inps
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con circolare 27 febbraio 2024, n. 38, fornisce i chiarimenti in merito al funzionamento del Fondo bilaterale di solidarietà previsto per le aziende del comparto trasporto pubblico.
La circolare in oggetto è conseguente al Decreto interministeriale del 29 agosto 2023 in materia e si ricollega con l’universalizzazione degli strumenti di sostengo al reddito realizzata con la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, di Bilancio per l’anno 2022.
In relazione alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio per l’anno 2022, il Decreto interministeriale del 29 agosto 2023, che sostituisce integralmente il n. 102661 del 5 febbraio 2019, amplia la platea dei potenziali destinatari, la durata degli strumenti di sostegno, la misura dell’assegno di integrazione salariale, disciplina la possibilità di ricorso a causali ordinarie e straordinarie, e regolamenta infine il meccanismo del c.d. tetto aziendale.
A fronte dell’universalizzazione e delle estensioni viste in precedenza, tutte le aziende con almeno 1 dipendente sono tenute al versamento di una contribuzione pari allo 0,50 % di cui un terzo a carico lavoratori ed i restanti due terzi a carico datore di lavoro.
La circolare n. 38/2024 declina, poi, la durata (e la tipologia di interventi), classificati per soglia dimensionale delle imprese interessate e distinte tra aziende fino a 5 dipendenti, aziende comprese tra 5 e 15 dipendenti, ed aziende con più di 15 dipendenti.
Per quello che riguarda l’importo dell’integrazione, in linea con la disciplina generale in materia di ammortizzatori, è pari all’80 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate, entro il limite del massimale (ora unico, in precedenza quello che veniva definito massimale “alto”) di cui all’articolo 3, comma 5 – bis, D.Lgs. 148/2015.