30 Gennaio 2024

Fondo di solidarietà bilaterale SOLIMARE: le istruzioni Inps

di Redazione Scarica in PDF

L’Inps, con circolare 23 gennaio 2024, n. 16, ha fornito indicazioni rispetto al Fondo di solidarietà SOLIMARE, destinato ai lavoratori occupati in imprese del settore marittimo.

La circolare, in particolare, si occupa di recepire le novelle apportate dal Decreto interministeriale dell’8 agosto 2023, a sua volta avente la finalità di dare forma alle previsioni contenute nella Legge di Bilancio per l’anno 2022 che ha modificato l’impianto del D.Lgs. 148/2015 andando a prevedere l’universalizzazione degli strumenti di ammortizzazione sociale in costanza di rapporto.

In particolare, la circolare n. 16/2024 ripercorre tutto il novellato impianto normativo inerente ai fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano.

Rispetto al Fondo di solidarietà SOLIMARE la circolare Inps n. 16/2024 ripercorre le novelle apportate rispetto al Decreto interministeriale n. 90401 dell’8 giugno 2015 istitutivo del Fondo medesimo.

In relazione alla sopravvenuta universalizzazione degli strumenti di ammortizzazione sociale in costanza di rapporto, sono state fornite le indicazioni in merito alla copertura delle forme di ammortizzazione salariale, che è destinato alle imprese che occupano almeno un dipendente, con estensione conseguente della correlata contribuzione dovuta a finanziamento anche a quelle realtà (fino a cinque dipendenti) che in costanza di temporanea e transitoria applicazione del FIS (e prima della suddetta universalizzazione) erano escluse dall’obbligo.

Il contributo è pari allo 0,30 % delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, indipendentemente dalla soglia dimensionale del datore di lavoro, ed è ripartito nella misura di un terzo a carico lavoratore ed i restanti due terzi a carico azienda.

Le prestazioni integrabili possono essere riferite sia a causali ordinarie, sia straordinarie, e le durate massime consentite sono quelle generali previste rispettivamente dall’articolo 12 e dall’articolo 22 del D.Lgs. n. 148/2015.

Analogamente, per quanto attiene alla misura della prestazione, anche per quanto concerne il Fondo SOLIMARE trova oggi unicamente attuazione il massimale c.d. “alto”.

La contribuzione addizionale resta pari all’1,50 % delle retribuzioni imponibili perse in relazione al ricorso all’ammortizzatore sociale.

Per quanto concerne i termini per la presentazione delle domande, l’inoltro non può essere anteriore a 30 giorni rispetto all’inizio del periodo oggetto di ricorso, e non deve essere successivo a 15 giorni il concreto accesso.

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