Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: ambito di applicazione
di RedazioneL’Inps, con circolare n. 16 del 31 gennaio 2022, ha illustrato, a seguito del parere espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il nuovo ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito dal D.I. 104125/2019. Sono tenuti all’iscrizione al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali i datori di lavoro del settore delle attività professionali, come individuati dai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’allegato n. 1 della circolare. Tali datori di lavoro, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo (marzo 2020) – anche ai fini dell’obbligo contributivo – rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più soggetti alla disciplina del Fis.
La tabella, rimodulata in coerenza con le indicazioni ministeriali, è stata emendata escludendo le farmacie – CSC 7.02.05 e ATECO 2007 47.73.10 – in quanto rientranti nell’ambito del più ampio comparto terziario, in uno specifico e autonomo settore, il quale ha in Federfarma l’organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa, la quale non risulta tra le firmatarie dell’Accordo costitutivo del Fondo. Inoltre, in merito alle farmacie, in considerazione della circostanza che le medesime non sono destinatarie ab origine della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, con successiva comunicazione verranno rese note le istruzioni operative concernenti il recupero del contributo ordinario, versato al predetto Fondo dalla data di decorrenza del medesimo, nonché le indicazioni in ordine alla regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del citato Fis. Con riferimento alle domande di prestazione di integrazione salariale presentate dalle farmacie al Fis, respinte in virtù dell’inquadramento attribuito pro tempore, le stesse saranno oggetto di riesame in autotutela da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto, alla luce delle nuove disposizioni impartite con la presente circolare.
L’Istituto, inoltre, comunica che si riserva di emanare con successiva circolare le disposizioni concernenti l’attuazione della L. 234/2021, secondo cui, dal 1° gennaio 2022, sono da ricomprendere nella platea dei destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, alla cui disciplina sono assoggettati i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato con qualunque tipologia contrattuale.
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