Fondo Servizi ambientali: ulteriori istruzioni per la contribuzione ulteriore
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L’Inps, con messaggio 21 dicembre 2023, n. 4615, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di determinazione del Contributo ulteriore previsto a favore del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale operante nel settore dei Servizi ambientali.
Nello specifico, il Contributo ulteriore si compone di due distinte somme:
- un versamento pari a 10 € mensili per ciascun dipendente a tempo indeterminato e non in prova per 12 mensilità;
- un versamento pari al 50 % delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattie di breve durata fino al 31 dicembre 2022.
Il tema, già oggetto del messaggio Inps n. 4104/2023, viene ripreso, integrato e parzialmente rettificato dal messaggio n. 4615/2023, il quale specifica che relativamente all’importo di cui alla lettera b), coerentemente con quanto previsto dalla circolare Inps n. 37 del 7 marzo 2022 (con la quale veniva tra l’altro previsto l’insorgere dell’obbligo a partire dall’inizio dell’operatività del Fondo medesimo), la decorrenza del versamento deve intendersi coincidente con il periodo febbraio 2021, in linea con l’entrata a regime in data 7 febbraio 2021.