21 Aprile 2021

Fondo nuove competenze: dall’accordo al progetto formativo

di Paola Bernardi Locatelli

Il Fondo nuove competenze è un’importante misura di politica attiva introdotta dal Governo per consentire ai datori di lavoro di beneficiare di un contributo riconosciuto per la formazione dei lavoratori in presenza di un accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro. In questo articolo analizzeremo i requisiti dell’accordo collettivo e del progetto formativo per accedere al Fondo.

 

Il Fondo nuove competenze

Il Fondo nuove competenze è una misura che si rivolge ai datori di lavoro che stipulino accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro dei propri lavoratori e dei lavoratori in somministrazione, per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa o per favorire percorsi di ricollocazione.

Anpal, infatti, in presenza di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore, a seguito di presentazione di apposita istanza on line, rimborserà ai datori di lavoro il costo del personale, comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali, relativo alle ore di frequenza dei percorsi formativi di sviluppo delle competenze stabiliti dagli accordi collettivi stipulati.

La misura in esame ha la finalità di innalzare il livello del capitale umano e risponde, da un lato, alla necessità di accompagnare la fase di ripresa delle imprese e riallineare le competenze del proprio personale ai nuovi fabbisogni, e, dall’altro, sostiene i lavoratori nell’accrescere e rinnovare le proprie competenze e la capacità di adattarsi al cambiamento, affidando alle parti sociali un ruolo determinante. Le finalità sono coerenti, inoltre, con il quadro regolamentare definito dal Governo nazionale per contrastare gli effetti economici dell’epidemia causata da COVID-19.

I datori di lavoro, per poter accedere al Fondo, devono essere datori di lavoro privati con dipendenti e applicare ai lavoratori coinvolti il Ccnl, oltre che essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Nelle Faq Anpal è stato precisato che i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali, quali la cassa integrazione, non possono essere interessati contemporaneamente dalla cassa integrazione o dal contratto di solidarietà e dal Fondo, ma possono essere inseriti nell’istanza solo una volta terminato il periodo di utilizzo dell’ammortizzatore sociale. Sempre nelle Faq Anpal è stato precisato, inoltre, che l’accesso al Fondo non preclude, in un secondo momento, la possibilità di licenziare, sia per licenziamento individuale che per licenziamento collettivo, i lavoratori.

Il Fondo rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza di attività formativa e dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori. Il calcolo del costo, quindi, sarà dato dalla somma della retribuzione lorda oraria, maggiorata dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’azienda (Inps e Inail). La retribuzione lorda oraria non deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntiva e del Tfr e nemmeno degli eventuali altri premi riconosciuti al lavoratore.

La presentazione delle istanza deve avvenire entro il 30 giugno 2021, compilando il format presente come allegato 1a o 1b all’avviso Anpal, a seconda che l’istanza sia presentata come singolo datore di lavoro o in forma cumulativa, nel caso in cui sia presentata dalla capogruppo del gruppo societario o dal Fondo di formazione, allegando l’accordo collettivo e il progetto formativo, oltre all’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare a percorsi di sviluppo delle competenze, come precisato nei nuovi allegati alla nota integrativa Anpal n. 5329/2021.

 

I requisiti degli accordi collettivi

Per poter accedere al beneficio in esame, il requisito fondamentale è la sottoscrizione di un accordo collettivo.

Nello specifico, gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, per i quali le ore in riduzione dell’orario di lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.

Ai fini della presentazione dell’istanza, si precisa che gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti con efficacia erga omnes anche da una sola organizzazione sindacale, sempre che essa sia maggiormente rappresentativa a livello aziendale.

In tutti i casi, la responsabilità sul possesso effettivo del requisito di maggiore rappresentatività resta in capo all’azienda che presenta istanza all’organizzazione sindacale che sottoscrive l’accordo collettivo.

La condivisione dell’accordo, stante la situazione di emergenza epidemiologica, può essere effettuata anche a distanza, in modalità telematica, tramite e-mail che rechino il dominio dell’organizzazione sindacale o il dominio dell’azienda, con in calce il nome e il ruolo del rappresentante sindacale interno.

Gli accordi collettivi devono essere sottoscritti, alla luce della recente proroga, entro il 30 giugno 2021.

Tali accordi non devono seguire un format predefinito, ma devono prevedere:

  • l’indicazione delle innovazioni di natura organizzativa, tecnologica, di processo e di prodotto ovvero eventuali servizi innovativi realizzati in risposta allo stato di crisi determinato dall’emergenza sanitaria;
  • l’individuazione dei fabbisogni formativi in termini di nuove o maggiori competenze derivanti dall’introduzione di innovazioni di natura organizzativa, tecnologica, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione Europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016;
  • la previsione di un progetto formativo strutturato sulla base delle azioni d’intervento ritenute necessarie al fine di garantire l’adeguamento delle competenze dei lavoratori in un’ottica di qualificazione (o ri-qualificazione) professionale;
  • l’indicazione del numero di lavoratori coinvolti nel progetto;
  • il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze, fermo restando il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze, pari a 250 ore per ogni lavoratore;
  • nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso;
  • inoltre, gli accordi possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà lavorative.

 

Fac simile di verbale di accordo per la rimodulazione dell’orario di lavoro

Addì, 1° aprile 2021,

presso la sede della società Abc Spa si sono incontrati:

  • la società Abc Spa nella persona del legale rappresentante Signor __________;
  • le Rsu aziendali, nelle persone dei Sigg. __________, __________ e __________;

Filcams-Cgil nella persona del Sig. __________;

Fisascat-Cisl nella persona del Sig. __________;

Uiltucs-Uil nella persona del Sig. __________;

premesso che

dopo attenta analisi della situazione aziendale, avvenuta nei precedenti incontri tenutisi in presenza della società e delle Rsu aziendali, in cui sono emerse:

  • le difficoltà aziendali, connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 e alle mutate esigenze di mercato aziendali, che hanno visto in particolare un drastico calo della richiesta di macchinari di ventilazione standard;
  • la necessità dell’azienda, per riprendere il normale livello di fatturato, anche alla luce delle variate esigenze della clientela e del mercato del lavoro, di introdurre la vendita di macchinari dal più alto contenuto tecnologico e di fornire la relativa assistenza tecnica alla clientela; in particolare, l’azienda vuole introdurre la vendita, con relativa fornitura di assistenza, di macchinari di nuova generazione di purificazione dell’aria basato su lampade UV per rimuovere virus e batteri, compresi i virus MERS, SARS e H1N1;
  • la necessità di formare i lavoratori per la vendita e per la fornitura di assistenza tecnica relativa a tale prodotto innovativo;
  • la necessità di formare gli stessi lavoratori in materia di competenze trasversali o soft skills, per dare un valore aggiunto all’azienda e ottenere migliori prestazioni di vendita e di relazione con i clienti e con i colleghi;

tutto ciò premesso, le parti, dopo approfondita discussione, convengono quanto segue:

Le parti concordano che, a partire dal 1° aprile 2021, per i lavoratori attualmente addetti alla vendita e all’assistenza di macchinari di ventilazione standard verrà rimodulato l’orario di lavoro per un periodo di 3 mesi, ossia dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, per permettere di formare i lavoratori nella conoscenza del funzionamento e delle caratteristiche tecniche del macchinario di purificazione di nuova generazione e di metterli nella condizione di poter prestare anche una valida assistenza tecnica, personalizzata in base alle conoscenze di ingresso dei lavoratori e alle competenze finali richieste; verrà, inoltre, contestualmente effettuata una formazione personalizzata in materia di soft skills; in particolare, per le settimane in cui sarà effettuata l’attività formativa dei lavoratori, il normale orario di lavoro verrà ridotto a 16 ore settimanali, con attività formativa svolta per 24 ore settimanali.

Per tali lavoratori verrà attuato uno specifico progetto formativo strutturato sulla base delle azioni d’intervento ritenute necessarie al fine di garantire l’adeguamento delle competenze dei lavoratori in un’ottica di qualificazione professionale.

I lavoratori coinvolti in tale progetto formativo sono 8, in particolare sono tutti i lavoratori attualmente addetti alla vendita e assistenza per i macchinari di ventilazione, di cui:

  • 5 operatori addetti alla vendita e a una prima assistenza tecnica al cliente;
  • 1 addetta all’assistenza telefonica ai clienti;
  • 2 addetti all’assistenza tecnica ai clienti per gli interventi di maggior rilievo.

Il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze, fermo restando il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze, è pari a:

  • 150 ore per i lavoratori addetti alla vendita e assistenza e per l’addetta all’assistenza telefonica ai clienti;
  • 200 ore per i lavoratori addetti all’assistenza tecnica ai clienti per gli interventi di maggior rilievo.

L’attività formativa verrà svolta per 24 ore settimanali, preferibilmente concentrate in 3 giornate, secondo il calendario che verrà fornito ai singoli lavoratori.

Pertanto, l’orario di prestazione lavorativa nelle settimane in cui verrà erogata la formazione sarà ridotto a 16 ore settimanali, distribuite nelle giornate dal martedì al venerdì. Ai lavoratori viene fornito un calendario con indicazione puntuale della rimodulazione dell’orario di lavoro e dello svolgimento delle ore di formazione.

La formazione verrà attuata da parte di un ente formatore esterno, in possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.

Letto, confermato e sottoscritto

L’azienda __________

Le Rsu aziendali __________

Le organizzazioni sindacali __________

 

I requisiti del progetto

L’altro documento di fondamentale importanza da allegare all’istanza è il progetto per lo sviluppo delle competenze.

Anche per quanto riguarda il progetto per lo sviluppo delle competenze non è stato pubblicato un format, ma sono stati stabiliti dei requisiti.

Il progetto deve aver inizio entro il 30 giugno 2021 e deve concludersi entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda di accesso al contributo.

Il progetto è definito in base al fabbisogno formativo rilevato dal datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze professionali per i propri lavoratori e dovrà descrivere le modalità di svolgimento dell’attività formativa, riportando espressamente i seguenti elementi:

  • individuare gli obiettivi di apprendimento, in termini di competenze, dei soggetti destinatari del progetto, del soggetto erogatore, degli oneri, delle modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata;
  • dare evidenza delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
  • evidenziare le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del repertorio nazionale, di cui all’articolo 8, D.Lgs. 13/2013;
  • indicare il soggetto erogatore della formazione;
  • indicare le modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione, designando già in sede di accordo il soggetto erogatore dei percorsi di sviluppo delle competenze.

Si specifica che le modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi di sviluppo delle stesse devono essere coerenti con le regole di sistema definite dal D.Lgs. 13/2013 e dalle derivanti Linee guida approvate con Decreto 5 gennaio 2021 (Sistema nazionale di certificazione delle competenze) e, ove non sia possibile rilasciare una certificazione, dovranno essere rilasciati degli attestati di messa in trasparenza delle competenze, compilati in coerenza con l’impianto logico e metodologico definito ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 13/2013 e delle Linee guida sopra citate; l’attestato di messa in trasparenza delle competenze deve contenere le informazioni minime specificate nell’allegato 6 alla nota integrativa:

  • denominazione dei soggetti coinvolti nel percorso di sviluppo delle competenze;
  • denominazione del percorso di sviluppo delle competenze;
  • dati della persona a cui è rilasciata l’attestazione;
  • informazioni relative al percorso;
  • informazioni relative agli apprendimenti conseguiti;
  • l’attestato potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’allegato 7 alla nota integrativa, il quale costituisce un format esemplificativo e non vincolante.

Con riguardo ai soggetti erogatori dei percorsi formativi, si precisa che vi rientrano tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari, anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’istruzione per adulti (Cpia), gli Istituti tecnici superiori (Its), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’istruzione.

Si ribadisce che il Fondo rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non le attività di formazione.

Si ricorda, inoltre, che in sede di presentazione della richiesta di saldo dell’istanza al Fondo nuove competenze dovranno essere obbligatoriamente allegate le attestazioni o le certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori, rilasciate in esito ai percorsi di sviluppo.

Nelle Regioni in cui non è ancora attuato un sistema di certificazione delle competenze acquisite può essere rilasciato solo un attestato di frequenza. Con riferimento ai livelli EQF di qualificazione conseguibili al termine del progetto formativo, in coerenza con la Raccomandazione Europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze, il livello di EQF 3 o 4 è una soglia minima da rispettare, ma che può essere superata tenuto conto dei fabbisogni individuati dal datore di lavoro in sede di sottoscrizione dell’accordo collettivo.

 

Fac simile di progetto formativo per lo sviluppo delle competenze
Obiettivi e finalità

Il presente progetto è definito in base al fabbisogno formativo rilevato dal datore di lavoro __________ in termini di nuove e maggiori competenze professionali per i propri lavoratori. In particolare, alla luce anche delle difficoltà aziendali, connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 e alle mutate esigenze di mercato aziendali, che hanno visto in particolare un drastico calo della richiesta di macchinari di ventilazione standard, l’azienda ha deciso, per mantenere la propria competitività nel mercato del lavoro:

  • di introdurre la vendita di macchinari dal più alto contenuto tecnologico e di fornire la relativa assistenza tecnica alla clientela; in particolare, l’azienda vuole introdurre la vendita, con relativa fornitura di assistenza, di macchinari di nuova generazione di purificazione dell’aria basato su lampade UV per rimuovere virus e batteri, compresi i virus MERS, SARS e H1N1;
  • di formare i lavoratori per la vendita e per la fornitura di assistenza tecnica relativa a tale prodotto innovativo, introducendo nuove competenze tecniche e di vendita;
  • la necessità di formare gli stessi lavoratori in materia di competenze trasversali o soft skills richieste dal mondo del lavoro, per dare un valore aggiunto all’azienda e ottenere migliori prestazioni di vendita e di relazione con i clienti e con i colleghi, migliorando le competenze relazionali del lavoratore.

Si specifica che il percorso formativo contenuto nel presente progetto ha la finalità:

  • di sviluppare le competenze già in possesso del singolo lavoratore;
  • di introdurre nuove competenze per il singolo lavoratore.

Tale finalità è coerente con quanto previsto dal Fondo nuove competenze e, pertanto, l’azienda farà richiesta a tale Fondo per il rimborso del costo del presente progetto, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza di attività formativa e dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.

 

Soggetti destinatari

I lavoratori coinvolti nel progetto formativo sono 8, in particolare sono tutti i lavoratori attualmente addetti alla vendita e assistenza per i macchinari di ventilazione, di cui:

  • 5 operatori addetti alla vendita e a una prima assistenza tecnica al cliente,
  • 1 addetta all’assistenza telefonica ai clienti;
  • 2 addetti all’assistenza tecnica ai clienti per gli interventi di maggior rilievo.

 

Ore di formazione

Il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze, fermo restando il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze, è pari a:

  • 130 ore per i lavoratori addetti alla vendita e assistenza e per l’addetta all’assistenza telefonica ai clienti, di cui: 20 ore di incontro individuale con un coach, 50 ore per sviluppo competenze in ambito soft skills e 80 per sviluppo competenze tecniche;
  • 200 ore per i lavoratori addetti all’assistenza tecnica ai clienti per gli interventi di maggior rilievo, di cui: 20 ore di incontro individuale con un coach, 50 ore per sviluppo competenze in ambito soft skills e 130 per sviluppo competenze tecniche.

L’attività formativa verrà svolta per 24 ore settimanali, preferibilmente concentrate in 3 giornate, secondo il calendario che verrà fornito ai singoli lavoratori.

Pertanto, l’orario di prestazione lavorativa nelle settimane in cui verrà erogata la formazione sarà ridotto a 16 ore settimanali distribuite nelle giornate dal martedì al venerdì. Ai lavoratori viene fornito un calendario con indicazione puntuale della rimodulazione dell’orario di lavoro e dello svolgimento delle ore di formazione.

L’ente formatore provvederà allo sviluppo delle competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso 3 incontri individuali con un coach, che individuerà le competenze di base e di partenza del singolo lavoratore; il coach, a seguito di tali incontro, della durata di 20 ore complessive, definirà, le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del repertorio nazionale, di cui all’articolo 8, D.Lgs. 13/2013.

L’attività formativa sarà erogata secondo gli allegati calendari individuali dei lavoratori (allegato 1), in cui vengono riportate anche le singole materie trattate, con breve descrizione degli argomenti e degli obiettivi.

 

Soggetto erogatore

L’attività formativa, sia in termini di formazione tecnica, sia in termini di formazione sulle soft skills, verrà erogata da __________, ente formatore accreditato a livello nazionale.

Tale ente formatore esterno è in possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.

 

Certificazione e attestazione delle competenze

Il soggetto erogatore metterà in trasparenza le competenze acquisite in esito ai percorsi di sviluppo delle stesse, con il rilascio di certificati e attestati, nel rispetto delle regole di sistema definite dal D.Lgs. 13/2013 e dalle derivanti Linee guida approvate con Decreto 5 gennaio 2021. Negli stessi certificati e attestati, rilasciati ai singoli lavoratori, verrà specificato:

  • denominazione dei soggetti coinvolti nel percorso di sviluppo delle competenze;
  • denominazione del percorso di sviluppo delle competenze;
  • dati della persona a cui è rilasciata l’attestazione;
  • informazioni relative al percorso;
  • informazioni relative agli apprendimenti conseguiti.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “Strumenti di lavoro“.

 

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