Il Fondo mètaSalute
di Francesco BosettiNel corso degli ultimi anni si è assistito al sempre più frequente inserimento nella stesura dei Ccnl di clausole che prevedono l’obbligo per i datori di lavoro di iscrivere i lavoratori a Fondi di assistenza sanitaria integrativa e di versare le relative quote e contributi.
L’importanza di tale assistenza, aggiuntiva rispetto a quella garantita dal Ssn, è stata riconosciuta, in maniera ancora più rilevante rispetto al passato, in occasione dell’emergenza sanitaria COVID-19, con l’introduzione di nuove coperture sanitarie ad hoc rivolte ai lavoratori iscritti e legate all’evento pandemico in atto.
In questo primo appuntamento di una serie di approfondimenti relativi ai principali Fondi di assistenza sanitaria, andremo ad analizzare la disciplina del Fondo Métasalute, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’Industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti e per i lavoratori del comparto orafo e argentiero.
Il Fondo mètaSalute
Al fine di potenziare gli strumenti di welfare contrattuale, le parti sociali, con il rinnovo del Ccnl Metalmeccanica industria del 26 novembre 2016, hanno previsto, a decorre dal 1° ottobre 2017, l’obbligatorietà di iscrizione al Fondo mètaSalute per tutti i lavoratori non in prova in forza a tale data; a decorrere dal 1° aprile 2018 l’obbligo è stato esteso anche ai dipendenti di aziende che applicano il Ccnl per gli addetti del settore orafo argentiero e della gioielleria presenti in data 18 maggio 2017, giorno di sottoscrizione del rinnovo di tale Ccnl.
Attualmente, la disciplina del mètaSalute è contenuta nel regolamento 9 novembre 2020, documento che andremo di seguito di analizzare al fine di riepilogare il funzionamento e la gestione del Fondo.
Lavoratori beneficiari
Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento, le aziende che applicano il Ccnl Metalmeccanica industria e Ccnl Oraficeria industria sono tenute ad aderire al Fondo metàSalute e ad iscrivere, superato il periodo di prova, tutti i lavoratori dipendenti assunti con le seguenti forme contrattuali:
- tempo indeterminato, compresi i lavoratori part-time e a domicilio;
- apprendistato;
- tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione; l’articolo 16, Ccnl Metalmeccanica industria, precisa che per quest’ultimi l’iscrizione è automaticamente prolungata in caso di proroga del contratto.
I lavoratori in forza a decorrere dalla data del 1° ottobre 2017 (settore Metalmeccanica industria) e dalla data del 1° aprile 2018 (settore Oreficeria industria) sono, pertanto, iscritti obbligatoriamente al Fondo mètaSalute; è prevista, comunque, la facoltà del lavoratore di esprimere rinuncia scritta all’adesione al Fondo, da comunicare alla propria azienda.
Il regolamento stabilisce che possono aderire a mètaSalute (non è prevista pertanto l’obbligatorietà):
- i lavoratori assunti con le tipologie di contratto elencate in precedenza, a cui si applicano Ccnl sottoscritti dalle stesse organizzazioni sindacali stipulanti il Ccnl Metalmeccanica industria, previo accordo, per ciascun settore, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive organizzazioni imprenditoriali;
- i dipendenti delle parti stipulanti il Ccnl Metalmeccanica industria, anche se distaccati in base alla L. 300/1970;
- i lavoratori che, a seguito di trasferimento d’azienda, operato ai sensi dell’articolo 47, L. 428/1990, ovvero per effetto di mutamento di attività aziendale, abbiano perso i requisiti previsti per essere iscritti al Fondo e le imprese da cui dipendono possono continuare ad essere soci del mètaSalute se tale scelta viene concretizzata attraverso la stipula di un accordo aziendale.
Modalità di adesione
Le aziende, per consentire l’adesione dei loro dipendenti, devono preventivamente registrarsi al Fondo accedendo alla sezione “Area Riservata” presente sull’home page del sito www.fondometasalute.it e generare le credenziali che consentono l’accesso all’Area riservata, all’interno della quale potranno depositare le anagrafiche dei lavoratori dipendenti.
I lavoratori iscritti a mètaSalute devono registrarsi sul portale del Fondo accedendo alla sezione “Area Riservata” – presente sull’home page del sito www.fondometasalute.it – e cliccando su “REGISTRATI” per generare le credenziali per l’accesso all’Area riservata, all’interno della quale potranno verificare la loro posizione anagrafica e gestire le richieste di prestazioni sanitarie e di rimborso delle spese mediche sostenute.
La mancata registrazione sul sito di mètaSalute non preclude la possibilità al lavoratore dipendente iscritto di usufruire delle prestazioni sanitarie, le quali potranno essere prenotate contattando il numero verde dedicato.
L’adesione del lavoratore al Fondo determina la decorrenza del diritto alle prestazioni sanitarie dal primo giorno del quinto mese successivo a quello in cui avviene la prima contribuzione e tale diritto si protrae dopo la cessazione dell’attività lavorativa per un periodo di tempo corrispondente alle mensilità di contribuzione versate dall’azienda fino al momento della decorrenza della copertura sanitaria sopra citata (4 mesi).
In occasione del recente rinnovo del Ccnl Metalmeccanica industria, sottoscritto in data 5 febbraio 2021, è stata introdotta un’estensione dell’assistenza sanitaria ai pensionati che risultano iscritti al Fondo in maniera continuativa per almeno 2 anni prima di andare in pensione.
La contribuzione
La contribuzione, totalmente a carico azienda, è pari a 156 euro annui per ogni lavoratore dipendente, suddivisi in 12 quote da 13 euro, ed è comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico e per i conviventi di fatto, ex articolo 1, commi 36-65, L. 76/2016, con analoghe condizioni reddituali.
Come precisato dall’articolo 8 del regolamento, la contribuzione mensile è dovuta in misura piena in caso di:
- tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dall’iscrizione;
- part-time;
- aspettative per malattia;
- congedo parentale;
- sospensione durante la quale è corrisposta retribuzione e/o indennità a carico dell’Inps;
- lavoratori distaccati all’estero qualora il lavoratore e/o i suoi familiari fiscalmente a carico non godano di una polizza sanitaria predisposta dall’azienda;
- NASpI a seguito di procedure di licenziamento collettivo ai sensi della L. 223/1991 ovvero ai sensi dell’articolo 7, L. 604/1966; in tal caso, la contribuzione sarà dovuta per un periodo di 12 mesi e dovrà essere versata in un’unica soluzione all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro attraverso le procedure di pagamento indicate dal Fondo.
La contribuzione è dovuta per l’intero mese, nel caso in cui nel corso del mese si sia realizzata una delle seguenti fattispecie:
- decesso del dipendente e/o dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi di fatto;
- cessazione del rapporto di lavoro del dipendente o applicazione di Ccnl diverso da Metalmeccanica industria e Oreficeria industria;
- aspettativa non retributiva né indennizzata;
- esclusione disposta dal CdA in caso di dolo o colpa grave dell’iscritto.
Le prestazioni e modalità di rimborso
Il Fondo metàSalute garantisce l’accesso alle seguenti prestazioni sanitarie:
- a) prestazioni ospedaliere a seguito di intervento chirurgico (ad esempio, ricovero in istituto di cura per intervento chirurgico; diaria da convalescenza post ricovero con intervento chirurgico);
- b) prestazioni extraospedaliere (ad esempio, alta specializzazione; accertamenti diagnostici; pacchetto maternità);
- c) fisioterapia (ad esempio, trattamenti fisioterapici/osteopatici/agopuntura/cure termali post-intervento, infortunio, malattia);
- d) odontoiatria (ad esempio, cure dentarie, prestazioni odontoiatriche d’urgenza);
- e) prevenzione (ad esempio, screening generici, prevenzione base/uomo/donna/minori);
- f) invalidità permanente (ad esempio, invalidità permanente da malattia o infortunio; servizi di assistenza globale);
- g) altre prestazioni (ad esempio, interventi chirurgici minori, rimborso ticket per acquisto medicinali, logopedia figli minorenni);
- h) prestazioni sociali (ad esempio, rette asili nido, consulto nutrizionale e dieta personalizzata);
- i) conto salute (ad esempio, piano di risparmio sanitario).
In relazione all’accesso alle prestazioni, il Fondo garantisce tale diritto a tutti i suoi iscritti, lavoratori dipendenti e nucleo familiare, attraverso 2 regimi:
- assistenza sanitaria diretta: scelta di una struttura sanitaria convenzionata e la richiesta del VoucherSalute autorizzativo;
- assistenza sanitaria indiretta: rimborso delle spese mediche sostenute.
I piani sanitari
Le prestazioni precedentemente elencate sono inserite in differenti piani, che si variano a seconda del pacchetto degli interventi riconosciuti, i quali garantiscono assistenze più ampie e complete con il crescere della contribuzione a carico azienda.
I piani sanitari resi disponibili agli iscritti al Fondo mètaSalute per il biennio 2021-2022 sono i seguenti:
Tipologia Piano | Contribuzione mensile | Contribuzione annuale |
PIANO BASE | 13,00 euro | 156 euro |
PIANO A | 16,67 euro | 200 euro |
PIANO B | 21,00 euro | 252 euro |
PIANO C | 24,34 euro | 292 euro |
PIANO D | 28,17 euro | 338 euro |
PIANO E | 34,00 euro | 408 euro |
PIANO F | 67,00 euro | 804 euro |
Come precisato dal regolamento del 9 novembre 2020, l’adesione dei lavoratori ai piani sanitari può avvenire solo in forma collettiva, per la totalità o per gruppi omogenei di lavoratori, e tale scelta deve essere effettuata entro il 16 ottobre di ogni anno; i piani prescelti hanno durata per l’intero anno solare (1° gennaio-31 dicembre) e non potranno essere variati in corso d’anno.
In azienda possono essere attivati per i dipendenti, con accordo o regolamento aziendale, un massimo di 3 piani sanitari.
Nell’ipotesi in cui un lavoratore volesse estendere la copertura sanitaria anche a soggetti esclusi dalla copertura gratuita, ovvero:
- coniuge (con riferimento anche alle unioni civili ex 76/2016) non legalmente ed effettivamente separato;
- conviventi di fatto ex 76/2016;
- figli non fiscalmente a carico e non conviventi affidati con sentenza di separazione/divorzio all’ex coniuge;
è previsto un versamento a carico del lavoratore del premio annuale, il cui importo varia a seconda del piano sanitario prescelto.
Si segnala che il Fondo ha attivato un Piano sanitario integrativo dedicato alla copertura delle sindromi influenzali di natura pandemica, tra cui COVID-19, che va ad aggiungersi gratuitamente ai piani sanitari già attivi e che ha decorrenza retroattiva, dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2021.
Modalità versamento dei contributi
Come stabilito dall’articolo 10 del regolamento, sono previste 2 modalità di versamento della contribuzione mensile:
- versamento tramite modello di pagamento F24, da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento;
- versamento con Mav, il quale verrà generato dalla piattaforma mètaSalute a partire dall’inizio di ogni mese successivo a quella competenza.
Soffermandosi sulla prima modalità di versamento, con la risoluzione n. 90/E/2017, è stata istituita la causale tributo MET1 e, in sede di compilazione dell’F24, tale causale deve essere esposta nella sezione “INPS” indicando:
- nel campo “codice sede”, il codice Inps competente;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola Inps dell’azienda;
- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo, nel formato “MM/AAAA”; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
Esempio di compilazione F24 scadenza 16 aprile 2021
Fondo mètaSalute | |
Aziende destinatarie | · Aziende che applicano il Ccnl metalmeccanica industria;
· aziende che applicano il Ccnl Oreficeria industria. |
Lavoratori beneficiari | Iscrizione obbligatoria per i lavoratori, non in prova, assunti con contratto:
· a tempo indeterminato, compresi i lavoratori part-time e a domicilio; · di apprendistato; · a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione. Prevista la facoltà del lavoratore di esprimere rinuncia scritta all’adesione al Fondo, da comunicare alla propria azienda. |
Prestazioni | a) Prestazioni ospedaliere a seguito di intervento chirurgico;
b) prestazioni extraospedaliere; c) fisioterapia; d) odontoiatria; e) prevenzione; f) invalidità permanente; g) altre prestazioni; h) prestazioni sociali; i) conto salute. |
Accesso alle prestazioni | Previsti 2 regimi:
1. assistenza sanitaria diretta: scelta di una struttura sanitaria convenzionata e la richiesta del VoucherSalute autorizzativo; 2. assistenza sanitaria indiretta: rimborso delle spese mediche sostenute. |
Contribuzione | Contribuzione, totalmente a carico azienda, pari a 156 euro annui per ogni lavoratore dipendente, suddivisi in 12 quote da 13 euro.
Tale contribuzione è comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico e per i conviventi di fatto ex articolo 1, commi 36-65, L. 76/2016, con analoghe condizioni reddituali. |
Modalità versamento
contributi |
Due modalità di versamento:
1. versamento tramite modello di pagamento F24, da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento; 2. versamento con Mav, il quale verrà generato dalla piattaforma mètaSalute a partire dall’inizio di ogni mese successivo a quella competenza. |
Si segnala che l’articolo è tratto da “Contratti collettivi e tabelle“.
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