Fondo integrazione salariale: possibile l’invio on-line delle istanze
L’Inps, con messaggio n.1986 del 5 maggio, ha precisato che dal 5 maggio 2016 è disponibile la procedura per l’invio on-line delle istanze di accesso all’assegno di solidarietà del Fondo di integrazione salariale (art.29, D.Lgs. n.148/15).
Le istanze di accesso all’assegno di solidarietà devono essere inoltrate entro sette giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale; la riduzione di attività deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
In fase di prima applicazione, al solo fine della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra la data del 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato.
Conseguentemente, per gli accordi sindacali conclusi in tale periodo c.d. neutralizzato, la decorrenza dei termini utili per la presentazione delle istanze di accesso all’assegno di solidarietà (7 giorni) è la data di pubblicazione del messaggio in parola. Per gli eventi di riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal 6 maggio 2016 trova applicazione l’ordinaria disciplina.
Le istanze devono essere presentate alla struttura Inps territorialmente competente in relazione all’unità produttiva. La domanda è disponibile sul sito www.inps.it, nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà”, a cui si accede tramite Codice Fiscale e Pin. L’azienda, al momento della presentazione, un volta selezionato il Fondo di integrazione salariale, deve indicare il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione e/o riduzione di attività lavorativa.
Costituiscono parte integrante della domanda e dovranno essere allegati alla stessa:
- l’accordo collettivo aziendale che stabilisce la riduzione dell’orario di lavoro con l’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro;
- l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva, integrato con le informazioni inerenti alla qualifica, all’orario contrattuale e alle altre informazioni presenti nel file in formato .CSV reperibile nell’area download della procedura.
L’Inps precisa che con successiva circolare saranno fornite le istruzioni relative alla concessione e al pagamento delle prestazioni e alle modalità di versamento della contribuzione ordinaria ed addizionale.
La nota n.9099/16 del Ministero Lavoro offre istruzioni operative per la contestazione degli illeciti previsti dall’art.2, co.1-bis, D.L. n.463/83.