Fondo di solidarietà residuale: l’Inps comunica l’operatività
L’Inps, con messaggio 28 dicembre 2015, n.7637, ha reso noto che, con l’insediamento del Comitato di amministrazione, perfezionatosi il 18 dicembre 2015, da tale data possono essere presentate le domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo residuale, istituito con D.L. n.79141/14.
Tale Fondo opera nei riguardi dei datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria e per i quali non sono stati istituiti Fondi di solidarietà bilaterali, fino al 31 dicembre 2015: dal 1° gennaio 2016 assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale.
In considerazione del fatto che l’operatività del Fondo si è perfezionata in data 18 dicembre 2015, e che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, le prestazioni sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dalla data del 3 dicembre 2015.