Fondo di integrazione salariale: operatività e presentazione istanza
L’Inps, con circolare n.22 del 4 febbraio, ha offerto le prime indicazioni sull’operatività del Fondo di integrazione salariale nelle more dell’iter procedurale all’esito del quale sarà adottato il decreto interministeriale di cui all’art.28, co.4, D.Lgs. n.148/15, e ha fornito istruzioni per l’inoltro on-line delle istanze di accesso alle nuove prestazioni garantite dal Fondo.
Il Fondo di integrazione salariale:
- assicura il sostegno dei redditi ai lavoratori di aziende non rientranti in Cigo e Cigs e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, garantendo due tipologie di prestazione: l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario;
- amplia la platea dei beneficiari ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti e garantisce l’assegno di solidarietà;
- ai datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti garantisce, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, l’ulteriore prestazione dell’assegno ordinario.
All’assegno di solidarietà si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, pertanto l’assegno è garantito: per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti; per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° luglio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e sino a 15 dipendenti.
Le istanze di accesso all’assegno di solidarietà, corredate dell’apposita scheda causale di cui al D.M. n.46448/09, devono essere inoltrate entro sette giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale. La riduzione di attività deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
L’assegno ordinario è garantito, quale ulteriore prestazione, per eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione aziendale e crisi aziendale.
La domanda di assegno ordinario deve essere presentata non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione di attività lavorativa. In caso di presentazione tardiva della domanda, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente); ai fini di una corretta rideterminazione delle ore di sospensione il datore di lavoro dovrà comunicare all’Istituto le ore di sospensione effettuate nei periodi non indennizzabili a causa della presentazione tardiva dell’istanza con il modello allegato alla circolare n.201/15, reperibile nell’area download della procedura. In caso di domande presentate prima del termine iniziale di 30 giorni dalla data di inizio della sospensione o riduzione di attività lavorativa, la procedura non consentirà l’inoltro della domanda, invitando l’utente a ripresentarla nei termini di legge.
In fase di prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra la data del 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione della presente circolare è neutralizzato: pertanto la decorrenza dei termini utili per la presentazione delle istanze di accesso all’assegno ordinario (15 giorni) è la data di pubblicazione della presente circolare.
La procedura di presentazione delle istanze di accesso è unica per entrambe le prestazioni garantite dal Fondo.
La domanda è disponibile nel portale www.inps.it, Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente, “Aziende, consulenti e professionisti”, voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà”. Completata l’acquisizione e confermato l’invio, la domanda viene protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi.
Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione, nella sezione documentazione.