Fondi paritetici interprofessionali: i chiarimenti del Ministero
Il Ministero del Lavoro, con circolare n.10 del 18 febbraio, ha offerto chiarimenti in merito ai Fondi paritetici interprofessionali, relativamente all’acquisizioni di beni, servizi e contributi per le attività formative, in seguito alle novità introdotte dal D.Lgs. n.150/15.
La circolare precisa che in base alla nota Anac (Autorità Nazionale Anti Corruzione) 15 gennaio 2016, i Fondi sono qualificati come organismi di diritto pubblico, tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sono vigilati dall’Anac sia quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi, necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento, sia quando procedono all’affidamento di contratti di formazione professionale che si possa configurare giuridicamente, sotto il profilo oggettivo, come affidamento di appalto pubblico di servizi, ai sensi dell’art.3, co.6 e 10, Codice dei contratti pubblici. Tale profilo oggettivo deve necessariamente essere accertato caso per caso. In particolare, nel caso di acquisizione di beni e servizi al fine di rispondere a un fabbisogno del Fondo a fronte di un corrispettivo, i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sottoposti alla vigilanza dell’Anac a prescindere dalla tipologia di beni o servizi oggetto dell’affidamento. Invece, nel caso di concessione (attribuzione) di contributo/sovvenzione per finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti socialI, i contributi, destinati a un servizio di interesse generale come l’attività di formazione, non possono essere considerati corrispettivi a fronte di “affidamenti di contratti di formazione professionale”, ma somme destinate a finanziare piani e/o progetti formativi nei quali manca una controprestazione consistente in un obbligo di dare, fare o non fare a carico del beneficiario, tale da generare un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.
Le modalità con le quali i contributi o sovvenzioni sono assegnati ai datori di lavoro aderenti ai fondi sono principalmente due, il cui effettivo utilizzo è articolato secondo modalità e misure che variano da Fondo a Fondo e che sono fissate a monte nella regolamentazione e manualistica del Fondo stesso:
- la prima modalità di assegnazione del contributo è quella di diretta restituzione alle aziende aderenti;
- la seconda modalità è invece quella della assegnazione su base solidaristica, allo scopo di garantire la formazione anche nelle aziende medio-piccole, ovvero per finanziare la formazione su tematiche specifiche o a beneficio di particolari platee di lavoratori.