20 Giugno 2018

La Fondazione studi commenta la prima sentenza sul repêchage dopo la novella ex L. 92/2012

di Redazione

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con nota giurisprudenziale del 19 giugno 2018, ha analizzato la sentenza di Cassazione n. 10435/2018, in cui è stato stabilito che il datore di lavoro che nel licenziamento economico non valuta la possibilità di ricollocazione del lavoratore il cui posto è stato soppresso, incorre nella sanzione di illegittimità del licenziamento, ma non è detto che il lavoratore possa pretendere la tutela reintegratoria e la conservazione del posto di lavoro. La pronuncia, che è la prima sull’applicazione dell’obbligo di repêchage secondo il nuovo articolo 18, L. 300/1970, come modificato ex L. 92/2012, sottolinea la necessità di verificare la sussistenza di entrambi i presupposti di legittimità e, quindi, sia delle ragioni inerenti all’attività produttiva, sia dell’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore, per graduare l’eventuale sanzione.

 

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