17 Febbraio 2022

Fis: procedure semplificate fino al 31 marzo 2022

di Redazione

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 3 del 16 febbraio 2022, ha offerto precisazioni in merito al Fis, il cui ambito di applicazione è stato esteso dalla L. 234/2021, in particolare in relazione alle semplificazioni procedurali relative a informazione e consultazione sindacale (articolo 14, D.Lgs. 148/2015) pagamento diretto (articolo 7, D.Lgs. 148/2015) e causali di accesso.

Anche al fine di consentire ai soggetti che entrano, dal 1° gennaio 2022, nel campo di applicazione del Fis, di adeguarsi ai nuovi adempimenti e nuovi oneri posti dalla Legge di Bilancio 2022, è possibile, in via transitoria ed eccezionale, fino al 31 marzo 2022, presentare l’istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fis all’Inps secondo modalità semplificate, al fine di assicurare, in condizioni di parità, tutele e sostegno al reddito ai lavoratori nell’ottica della loro massima effettività. Quindi, per tale periodo, l’istanza potrà essere presentata all’Istituto anche in assenza dell’attestazione di avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione di cui all’articolo 14, D.Lgs. 148/2015, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della nuova disciplina normativa (L. 234/2021 e D.L. 4/2022), fermo restando che, comunque, l’informativa deve essere espletata e comunicata all’Istituto e che l’Inps potrà richiedere in sede di istruttoria l’integrazione dell’istanza su questo aspetto (restando, quindi, salvaguardati i superiori e sopra richiamati interessi dei lavoratori).

Sempre nell’ottica di una maggiore semplificazione delle procedure e alla luce della crisi pandemica, per quanto attiene alle richieste di pagamento diretto, le difficoltà finanziarie del datore di lavoro, nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, potranno desumersi anche sulla base di una documentazione semplificata, ovvero una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria del singolo datore di lavoro, che determina le difficoltà che giustificano la richiesta di pagamento diretto. Il datore di lavoro richiedente dovrà, quindi, esplicitare le ricadute del contesto generale emergenziale sulla propria situazione economico-finanziaria, tale da determinare la situazione di difficoltà finanziaria, ad esempio, nel caso della causale ordinaria, la mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato. Ovviamente, tali principi di semplificazione e snellimento delle procedure si applicheranno anche nella valutazione dei requisiti per l’accesso all’assegno di integrazione salariale con riferimento alle diverse causali.

Limitatamente alla fase transitoria, coincidente con il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e in considerazione dell’ingresso di nuovi soggetti dal 1° gennaio 2022, si avrà, quindi, un affievolimento dell’onere in capo al datore di lavoro circa la presentazione di ulteriore documentazione probatoria attestante la situazione di difficoltà economico-finanziaria.

 

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