Fis: i chiarimenti Inps
di RedazioneL’Inps, con messaggio n. 1403 del 29 marzo 2018, ha offerto chiarimenti sul Fondo di integrazione salariale e sulla circolare n. 176/2016:
– innalzamento del “tetto aziendale”: l’articolo 1, comma 159, L. 205/2017, ha modificato l’articolo 29, comma 4, D.Lgs. 148/2015, nella parte in cui disciplina il limite massimo in base al quale ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal Fondo (c.d. tetto aziendale), innalzando il limite da 4 a 10 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro. Pertanto, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dall’anno 2018, ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal Fis in misura non superiore a 10 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso;
– durata massima assegno ordinario e assegno di solidarietà: come previsto all’articolo 8, comma 2, D.I. 94343/2016, ai fini del calcolo della durata massima complessiva, la durata dell’assegno di solidarietà viene computata nella misura della metà entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile. Oltre questo limite la durata di tali trattamenti viene computata per intero;
– modalità di presentazione della domanda con ticket: a integrazione della circolare n. 170/2017, in ordine alle modalità di inserimento del ticket esclusivamente per le domande di prestazioni dei Fis, l’Istituto fa presente che il ticket deve essere richiesto obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda on line, utilizzando l’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo. Pertanto, il ticket non deve essere richiesto tramite l’applicativo “Gestione ticket”.
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