La figura del preposto e la presenza in cantiere: chiarimenti
di Redazione Scarica in PDFLa Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 4 del 30 settembre 2024, ha offerto alcuni chiarimenti relativamente alla figura del preposto, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 26, D.Lgs. 81/2008 dal D.L. 146/2021, chiarendo che:
– la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro dev’essere considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro;
– in considerazione della peculiarità e dell’importanza del ruolo del preposto attribuita dalla normativa vigente, è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione e l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad esempio, il project manager) non si reca presso il luogo delle attività. La Commissione evidenzia, infine, che proprio in considerazione del ruolo, il Legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi.