7 Settembre 2022

Ferie non godute per maternità: diritto all’indennità sostitutiva 

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 15 giugno 2022, n. 19330, in tema di ferie non godute, ha statuito che lo scopo della normativa è quello di reprimere il ricorso incontrollato alla monetizzazione del periodo di ferie non goduto, contrastandone gli abusi: il relativo divieto viene correlato a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore – dimissioni, risoluzione – o a eventi – mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età – che sempre consentono di pianificare per tempo la fruizione del periodo di riposo e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore e quelle del prestatore. Sia la prassi amministrativa che le decisioni della magistratura contabile escludono dall’ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non dipendono dalla volontà del lavoratore e la giurisprudenza di legittimità riconosce sempre al lavoratore stesso il diritto a un’indennità per le ferie non godute, quando il mancato godimento dipende da causa a lui non imputabile, e ciò anche quando difetti un’esplicita previsione negoziale in tal senso. Nella specie, la Suprema Corte ha confermato il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie di una lavoratrice, essendo stata l’impossibilità di fruizione delle stesse determinata dall’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

 

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