Fasce di reperibilità in malattia: esclusione per alcune gravi patologie
È stato pubblicato sulla G.U. n.16 del 21 gennaio il decreto 11 gennaio 2016 del Ministero del Lavoro, di concerto col Ministero della Salute, di integrazione e modifica al decreto 15 luglio 1986, relativo alle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Inps, in vigore dal 22 gennaio.
Viene sancito che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita o stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Tali patologie devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.
Per beneficiare dell’esclusione dell’obbligo di reperibilità, l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%.