Facoltà di fissazione del godimento del periodo annuale di ferie
di Redazione Scarica in PDFLa Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 5 luglio 2023, n. 19082, ha stabilito che al di là della spettanza all’imprenditore, a norma dell’articolo 2109 cod. civ., di fissare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti e quindi di modificarlo pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali, sul presupposto di una sua valutazione comparativa delle diverse esigenze, quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa, è irrilevante la circostanza dell’omessa prova della volontà dei lavoratori di fruire delle ferie dopo la vigenza del contratto di solidarietà, competendo al lavoratore soltanto la facoltà di indicare il periodo entro il quale intenda fruire del riposo annuale.