Esonero per l’assunzione di lavoratrici vittime di violenza: la circolare Inps
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con circolare 5 marzo 2024, n. 41, fornisce le prime indicazioni in merito all’esonero contributivo previsto per le assunzioni di lavoratrici vittime di violenza.
L’esonero trae fondamento dall’articolo 1, commi 191 – 193 della Legge 213/2023 di Bilancio per l’anno 2024, che introduce appunto tale misura per le assunzioni effettuate nel triennio 2024 – 2026.
La circolare ripercorre e declina il dettato normativo, e gli annessi requisiti di accesso.
Potranno beneficiare di tale misura incentivante le assunzioni di donne disoccupate secondo la definizione prevista dall’articolo 19, D.Lgs. n. 150/2015 e percettrici del c.d. Reddito di libertà al momento dell’instaurazione del rapporto che si intende agevolare.
Rispetto a tale ultimo punto viene prevista una condizione di miglior favore per l’anno 2024, ammettendo l’accesso all’esonero contributivo anche a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratrici che, sebbene non percettrici del Reddito di libertà al momento dell’instaurazione del rapporto, ne hanno beneficiato nel corso del 2023.
I rapporti che potranno essere oggetto di esonero sono quelli a tempo determinato (per un periodo massimo di 12 mesi), quelli a tempo determinato (per un periodo massimo di 24 mesi), nonché le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti in precedenza a termine (per un periodo massimo di 18 mesi dall’instaurazione dell’iniziale rapporto a termine).
Viene previsto l’esonero dell’intera contribuzione a carico datore di lavoro nel limite di 8.000,00 € su base annua, da riparametrare su base mensile ed in relazione a rapporti a tempo determinato.
Trattandosi di incentivo all’assunzione dovranno essere rispettate le condizioni di cui all’articolo 31, D.Lgs. n. 150/2015, nonché di quelle di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176 della Legge n. 296/2006 (possesso della regolarità contributiva e rispetto della normativa in materia di lavoro e sicurezza).
Per quanto concerne la compatibilità con altri esoneri ed incentivi, la circolare Inps n. 41/2024 ne prevede la possibilità, fermo restando il limite di capienza costituito dalla residua contribuzione versata.