Esonero contributo Fondo Tesoreria e Licenziamento: istruzioni Inps
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con messaggio n. 3779 del 30 ottobre 2023, affronta il tema dell’esonero dal versamento della contribuzione al Fondo Tesoreria e del c.d. ticket Licenziamento prevista in favore di aziende che risultano essere sottoposte a procedure fallimentari, ovvero in amministrazione straordinaria.
In particolare, tale misura è stata estesa dalla Legge di bilancio per l’anno 2022 anche alle annualità 2022 e 2023, dopo essere in prima battuta prevista dal D.L. 28 settembre 2018, n. 109.
In virtù dell’estensione operata dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, viene altresì ricordato il parallelo finanziamento (trattandosi di misura a plafond) per gli anni 2023 e 2024 (limite di spesa pari a 21 milioni per ciascun anno).
Il messaggio Inps n. 3779/2023 ricorda come l’applicazione di tale misura agevolativa debba essere richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento di CIGS, così da consentire al Dicastero di indicare nella domanda di autorizzazione la stima degli annessi oneri correlati alla fruizione dell’incentivo.
Per la concreta fruizione dell’esonero, i curatori, ovvero i commissari straordinari, ovvero gli intermediari dagli stessi incaricati, debbono trasmettere all’Inps, tramite la sezione DiResCo la domanda di ammissione all’incentivo.
Al ricorrerne delle condizioni, l’Inps provvederà a rilasciare il Codice Autorizzazione 0Q (avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è ammesso ai sensi dell’art. 43 – bis del D.L. n. 109/2018 l’esonero contributivo a Fondo Tesoreria e/o l’esonero dal versamento del c.d. ticket licenziamento”).