24 Maggio 2016

Esonero contributivo per i lavoratori che ne hanno già fruito parzialmente

di Cristian Valsiglio

 

 

L’esonero contributivo previsto dalla L. n.208/15 spetta anche laddove il neoassunto abbia già beneficiato dell’agevolazione in riferimento ad altro datore di lavoro tramite un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello 20 maggio 2016, n.17, fornisce importanti chiarimenti in merito al riconoscimento dell’esonero contributivo per un periodo massimo di 24 mesi in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 ex L. n.208/15.

Il quesito è volto a conoscere il parere del Dicastero in merito alla possibilità di fruire del suddetto esonero laddove l’assunzione a tempo indeterminato riguardi lavoratori per i quali, pur essendo stato già concesso il beneficio per una precedente assunzione a tempo indeterminato da parte di altro datore di lavoro ex art.1, co.118, L. n.190/14, la stessa agevolazione sia stata comunque fruita per un periodo inferiore a 24 mesi a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

Come correttamente specificato dal Dicastero, il Legislatore con l’esonero previsto ex L. n.208/15, ha ribadito una condizione già presente nella L. n.190/14, ossia che il beneficio non spetta con riferimento a quei lavoratori per i quali lo stesso “sia stato già fruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato“, compresa quella eventualmente effettuata ai sensi dell’art.1, co.118, L. n.190/14.

In merito a tale condizione già l’Inps aveva avuto modo di esprimersi affermando (v. circ. n.178/15) che la “precedente assunzione a tempo indeterminato” deve essere verificata in “un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato agevolato con lo stesso datore di lavoro“.

Attesa la sostanziale identità di tale disposizione con la precedente, deve ritenersi che la preclusione riguardi soltanto il pregresso rapporto di lavoro agevolato instaurato con il medesimo datore di lavoro, ivi comprese le società da questi controllate o ad esso collegate.

In risposta al quesito avanzato, quindi, appare possibile per il Ministero fruire del beneficio di cui all’art.1, co.178, L. n.208/15, entro il limite previsto di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, a condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata, ai sensi dell’art.2359 cod.civ., o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma.