6 Maggio 2020

Esonero contributivo dei lavoratori con età inferiore a 35 anni

di Cristian Valsiglio

L’Inps, con circolare n. 57 del 28 aprile 2020, finalmente illustra le modalità di recupero degli sgravi per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori under 35 effettuate negli anni 2019 e 2020.

 

Premessa

Come noto, per colmare un vuoto normativo, l’articolo 1, comma 10, L. 160/2019, ha apportato una modifica alla disciplina delle assunzioni agevolate, prevedendo di fatto un esonero per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nelle annualità 2019 e 2020 di giovani che non avessero compiuto 35 anni di età e non fossero stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Alla luce della predetta normativa potranno essere agevolate le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di giovani fino a:

  • 35 anni per gli anni 2018, 2019 e 2020;
  • 30 anni dall’anno 2021.

 

Fattispecie agevolabile

L’esonero contributivo, sotto il profilo soggettivo, è rivolto all’assunzione di giovani lavoratori che risultino, nel corso dell’intera vita lavorativa, non essere mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

Natura dello sgravio

Il beneficio, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. Pertanto, al predetto incentivo, che non può essere considerato un aiuto di Stato, non si applicano le disposizioni del c.d. de minimis.

 

Datori di lavoro beneficiari

L’incentivo in parola è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

L’esonero contributivo non si applica nei confronti della P.A..

 

Lavoratori che consentono il beneficio

I lavoratori che consentono il beneficio devono rispettare i seguenti parametri:

  • l’età: non avere compiuto 35 anni (34 anni e 364 giorni);
  • categoria: essere assunti con qualifica di operaio, impiegato o quadro (non possono essere agevolati i dirigenti);
  • non essere assunti con contratto di apprendistato o con contratto di lavoro domestico.

 

Rapporti di lavoro agevolabili

Il beneficio riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sia le nuove assunzioni sia le trasformazioni di precedenti rapporti a termine), fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato.

Sono agevolabili sia i contratti full time sia i contratti part time, mentre sono da escludere dall’agevolazione il contratto di apprendistato, il contratto a chiamata e il contratto di lavoro domestico.

L’esonero contributivo è, invece, applicabile:

  • ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001;
  • alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

 

Misura dell’incentivo

La misura dell’incentivo è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è, pertanto, riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 250 euro (€ 3.000/12). Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato intervengano entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio e riguardino giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

 

Durata del beneficio

La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.

 

Condizioni per il diritto all’esonero contributivo

Principi e condizioni generali

Il datore di lavoro per usufruire dell’agevolazione dovrà essere: da un lato, in possesso del Durc (rispetto norme giuslavoristiche e da contrattazione collettiva e regolarizzazione contributiva) e, dall’altro, rispettoso dei principi di cui all’articolo 31, D.Lgs. 150/2015 (principi trasversali per l’ottenimento di benefici).

In merito a quest’ultimo aspetto la circolare si sofferma su alcune eccezioni.

In prima battuta l’Inps precisa che, per le assunzioni e trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti, si può fruire dell’esonero contributivo in parola a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di Legge o di contratto collettivo di lavoro.

A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo il datore di lavoro privato che:

  • in attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 24, D.Lgs. 81/2015, assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi 12 mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi. Lo stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato;
  • nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 47, comma 6, L. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), assume a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze;
  • abbia effettuato assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili;
  • abbia assunto il personale in virtù degli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva, tra i quali, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, per cui l’azienda che subentra a un’altra in un appalto di servizi è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda.

Inoltre, per l’esonero in trattazione, non trova applicazione il disposto di cui all’articolo 31, comma 1, lettera d), D.Lgs. 150/2015, secondo il quale l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

 

Condizioni specifiche dell’agevolazione in parola

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione (o della trasformazione), delle seguenti condizioni:

a) il lavoratore non deve aver compiuto 35 anni (ossia deve avere al massimo 34 anni e 364 giorni);

b) il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche se terminato in periodo di prova o per dimissioni). I periodi di apprendistato, svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione (non sono inoltre ostativi precedenti rapporti di lavoro a chiamata, anche a tempo indeterminato, a di lavoro domestico). Per verificare la predetta condizione si potrà utilizzare apposita utility messa a disposizione dell’Inps;

c) il datore di lavoro, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbia proceduto a licenziamenti individuali per gmo ovvero a licenziamenti collettivi ex 223/1991;

d) il datore di lavoro, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per gmo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica (il licenziamento effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito).

 

Cumulabilità e incumulabilità con altri incentivi

Il beneficio in parola non è cumulabile con agevolazioni strutturate con riduzione dell’aliquota contributiva. come ad esempio l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni.

L’agevolazione non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia.

L’esonero contributivo è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

  • l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili;
  • l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI;
  • l’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud” nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile;
  • l’incentivo “Occupazione NEET”;
  • l’“IncentivO Lavoro (IO Lavoro)”.

Nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extra UE non convenzionati, l’esonero non può trovare applicazione.

 

Esposizione dell’esonero contributivo in UniEmens

Esonero contributivo pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di giovani di cui al comma 100

I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2020, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “GECO” avente il significato di “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e L. n. 160/2019 comma 10”;
  • nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
  • nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
  • nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza compresi tra gennaio 2019 e il mese di esposizione. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2020.

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

  • con il codice “L472” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017 e L. n. 160/2019 comma 10”;
  • con il codice “L473” avente il significato di “arretrati con decorrenza da gennaio 2019” esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017”.

Al fine di evitare effetti regolarizzativi, il codice “L473” potrà essere utilizzato anche per i mesi di maggio e giugno, nel caso di mancata esposizione dell’esonero contributivo nel mese corrente.

Ai fini dell’applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa è richiesta la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

  • elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo all’esonero contributivo arretrato “L473”;
  • elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore ‘N’;
  • elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Si fa, inoltre, presente che la somma degli importi esposti nella sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all’importo esposto nell’elemento <ImportoArrIncentivo>, a parità di <CodiceCausale>.

 

Esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione

I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2020, i lavoratori per i quali spetta l’esonero, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “GALT” avente il significato di “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e L. n. 160/2019 comma 10”;
  • nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00”(Stato);
  • nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
  • nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza compresi tra gennaio 2019 e il mese di esposizione. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2020.

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

  • con il codice “L476” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017 e L. n. 160/2019 comma 10”;
  • con il codice “L477” avente il significato di “arretrati da gennaio 2019 esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017 e L. n. 160/2019 comma 10”.

Al fine di evitare effetti regolarizzativi, il codice “L477” potrà essere utilizzato anche nei mesi di maggio e giugno 2020, nel caso di mancata esposizione dell’esonero contributivo nel mese corrente.

Ai fini dell’applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa è richiesta la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

  • elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo all’esonero contributivo arretrato “L477”;
  • elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore ‘N’;
  • elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Si fa, inoltre, presente che la somma degli importi esposti nella sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all’importo esposto nell’elemento <ImportoArrIncentivo>, a parità di <CodiceCausale>.

I datori di lavoro che hanno diritto alla fruizione del beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).

 

Esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens

I datori di lavoro, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2020, con riferimento ai lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla norma, nella sezione <PosAgri>, devono valorizzare, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati come indicato in relazione alle diverse fattispecie.

 

Esonero contributivo pari al 50 % dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di giovani di cui al comma 100
  • Elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
  • elemento <CodAgio> con il codice Agevolazione “E7”, che assume il significato di “Esonero contributivo art. 1 commi 100 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017 n. 205”.

 

Esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione
  • Elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
  • elemento <CodAgio> con il codice “E9” che assume il significato di “Esonero contributivo art. 1 comma 108 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205”.

L’esposizione dei dati suddetti consentirà all’Istituto di procedere, unitamente alla tariffazione corrente, al calcolo dell’esonero spettante, che sarà automaticamente detratto dai contributi dovuti ai fini pensionistici per il periodo di riferimento.

 

Esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens

A partire dalla denuncia del periodo retributivo di aprile 2020, i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica esporranno nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> secondo le modalità di seguito indicate.

 

Esonero contributivo pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di giovani di cui al comma 100
  • Nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
  • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
  • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “A” “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 -Giovani”;
  • nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi da gennaio 2019 a marzo 2020 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2020 tramite il quadro V1 Causale 5 a sostituzione delle precedenti denunce.

 

Esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione
  • Nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
  • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
  • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “C” “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 –Scuola-Lavoro”;
  • nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi da gennaio 2019 a marzo 2020 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi Uniemens – ListaPosPA di aprile, maggio e giugno 2020 tramite il quadro V1 Causale 5 in sostituzione delle precedenti denunce.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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