Esonero contributivo certificazione parità di genere: nuove istruzioni Inps
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con il messaggio 13 agosto 2024 n. 2844, ha diramato nuovi chiarimenti in ordine all’esonero contributivo – 1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui – a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere (articolo 5, L. 162/2021).
Innanzitutto, l’Inps precisa che l’indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere è elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata.
Inoltre, la retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.
Ne consegue che i datori di lavoro interessati, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee, presentando una nuova domanda con l’esatta indicazione della retribuzione media mensile globale entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024.