Esercizio del diritto di precedenza per lavoratori con contratti a termine superiori a 6 mesi
di Redazione Scarica in PDFLa Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 15 luglio 2024, n. 19348, ha stabilito che, in tema di esercizio del diritto di precedenza di cui all’articolo 5, comma 4-quater, D.Lgs. 368/2001, ratione temporis vigente, il lavoratore che ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare – manifestando la propria volontà al datore, entro un anno dalla cessazione del rapporto e anche nel corso dello stesso, in carenza di uno specifico termine a quo nella normativa – il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal proprio datore nei 12 mesi successivi alla manifestazione della volontà di avvalersi della precedenza.