Esclusioni obbligo reperibilità per lavoratori dipendenti del settore privato
L’Inps, con circolare n.95 del 7 giugno 2016, ha fornito istruzioni operative in merito all’applicazione della normativa relativa alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato.
L’art.25, D.Lgs. n.151/15, ha novellato l’art.5, co.13, D.L. n.463/83, inserendo la previsione di una specifica disciplina finalizzata a stabilire le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati. Il D.I. 11 gennaio 2016 ha individuato le circostanze causali che danno diritto alle esenzioni (allegato 1 alla circolare), pertanto sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria o stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
Con riferimento all’ambito di applicazione della norma, al fine di orientare correttamente e univocamente i soggetti coinvolti, l’Istituto ha elaborato apposite linee guida (allegato 2 alla circolare), contenenti indicazioni sulla casistica di interesse.
Poiché l’Istituto ha, nell’ambito delle prestazioni di competenza, il potere-dovere di accertare fatti e situazioni che comportano il verificarsi o meno del rischio assicurativo, presupposto della prestazione, pur venendo meno, nelle fattispecie oggetto della norma, l’onere della reperibilità alla visita medica di controllo, rimane confermata la possibilità per l’Inps di effettuare comunque controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica espressa. Pertanto, le indicazioni contenute nelle linee guida costituiscono un punto di riferimento anche in ottica di possibili verifiche da parte dell’Inps e dei datori di lavoro in merito all’attestazione di eventi che danno diritto all’esonero dalla reperibilità.